Decisione di esecuzione (UE) 2021/1290 della Commissione del 2 agosto 2021 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
Il principio attivo tetraborato di disodio è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva.
L'approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scadrà il 31 agosto 2021. Il 28 febbraio 2020 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del tetraborato di disodio in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Poiché è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio3, il tetraborato di disodio soddisfa il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Il 2 luglio 2020 l'autorità di valutazione competente dei Paesi Bassi ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
L'autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerando i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia come pure il periodo di tempo necessario per decidere se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l'approvazione del tetraborato di disodio possa pertanto essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione del tetraborato di disodio al 28 febbraio 2024.
Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, il tetraborato di disodio rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La data di scadenza dell'approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 28 febbraio 2024.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen