Decisione di esecuzione (PESC) 2021/1306 del Consiglio del 5 agosto 2021 che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC1, in particolare l’articolo 3, paragrafi 1 e 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.
Il Consiglio ritiene che due persone debbano essere cancellate dall’elenco delle persone oggetto di misure restrittive riportato negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021 Per il Consiglio Il presidente G. Dovžan