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Decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 della Commissione del 25 agosto 2021 relativa alle norme armonizzate per i contatori dell’acqua e gli altri sistemi di misura elaborate a sostegno della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, gli strumenti di misura che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e all’allegato specifico di ciascuno strumento oggetto di tali norme o parti di esse.

Con decisione di esecuzione C(2015) 85583 del 15 dicembre 2015, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di elaborazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/32/UE per taluni strumenti di misura.

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8558, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 1359, EN 12261, EN 12405-1 ed EN 14236. Ciò ha determinato l’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 1359:2017 sui contatori di gas a membrana; EN 12261:2018 sui contatori di gas a turbina; EN 12405-1:2018 sui dispositivi di conversione del volume del gas; EN 14236:2018 sui contatori di gas domestici a ultrasuoni.

La Commissione ha valutato, insieme al CEN e al Cenelec, se le norme EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018 ed EN 14236:2018 soddisfino la richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8558.

Le norme EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018 ed EN 14236:2018 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/32/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

È tuttavia necessario chiarire quali versioni delle norme internazionali ed europee di cui al punto 2 «Riferimenti normativi» delle norme EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018 ed EN 14236:2018 debbano essere applicate ai fini della presunzione di conformità.

A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta della Commissione, le norme armonizzate seguenti pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea4 sono state riviste: EN 1359:1998/A1:2006, EN 12261:2002/A1:2006, EN 12405-1:2005+A2:2010 ed EN 14236:2007. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme riviste o delle modifiche apportate alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

Le norme armonizzate EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2:2005+A2:2011 ed EN 14154-3:2005+A2:2011 sui contatori d’acqua sono state ritirate dal CEN e dal Cenelec. Tali norme non sono più rappresentative dello stato dell’arte e dovrebbero essere considerate obsolete. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea5. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo necessario per adeguarsi, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme per un periodo di 6 mesi.

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/32/UE che soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi. Anche gli altri riferimenti delle norme pubblicati originariamente nella comunicazione 2012/C 218/08 della Commissione6 dovrebbero pertanto essere inclusi nella presente decisione, che dovrebbe confermarne la validità o stabilire una data per il loro ritiro dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno abrogare tale comunicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Essa dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi per quanto riguarda i riferimenti delle norme che sono ritirati dalla presente decisione, vista la necessità di rinviare il ritiro di tali riferimenti.

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I riferimenti delle norme armonizzate sugli strumenti di misura a sostegno della direttiva 2014/32/UE che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 2

La comunicazione 2012/C 218/08 della Commissione è abrogata. Essa continua ad applicarsi ai riferimenti delle norme che figurano nell’allegato II della presente decisione fino alle date stabilite in tale allegato.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN