Decisione (UE) 2022/459 della Commissione del 10 settembre 2021 relativa agli aiuti di Stato SA.49668 (2019/C) (ex 2017/FC) e SA.53403 (2019/C) (ex 2017/FC) ai quali Danimarca e Svezia hanno dato esecuzione a favore di PostNord AB e Post Danmark A/S [notificata con il numero C(2021) 6568] (I testi in lingua danese e svedese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
L’aiuto di Stato sotto forma di un conferimento di capitale di 267 milioni di SEK effettuato dalla Svezia a favore di PostNord AB, cui la Svezia ha dato illegalmente attuazione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE è incompatibile con il mercato interno.
Art. 3
Il conferimento di capitale effettuato da PostNord Group AB a favore di Post Danmark non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Art. 4
1. La Svezia procede al recupero dell’aiuto incompatibile di cui all’articolo 1 presso il beneficiario di tale aiuto.
2. La Danimarca procede al recupero dell’aiuto incompatibile di cui all’articolo 2 presso il beneficiario di tale aiuto.
3. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
4. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione107, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione108.
Art. 5
1. Il recupero degli aiuti di cui agli articoli 1 e 2 è immediato ed effettivo.
2. La Danimarca e la Svezia attuano la decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.
Art. 6
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Danimarca e la Svezia trasmettono le seguenti informazioni alla Commissione:
a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste da adottare per conformarsi alla presente decisione;
c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato intimato di rimborsare l’aiuto.
2. La Danimarca e la Svezia informano la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto a norma dell’articolo 4. Su richiesta della Commissione, esse trasmettono immediatamente informazioni sulle misure nazionali già adottate e su quelle previste per conformarsi alla presente decisione, comprese informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e sugli interessi già recuperati presso il beneficiario.