Decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione del 28 settembre 2021 sull’uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1900-1910 MHz per la radio mobile ferroviaria [notificata con il numero C(2021) 6862] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
Il sistema di radiocomunicazione attualmente in uso per le operazioni ferroviarie, ossia il sistema globale di comunicazione mobile – ferrovie (Global System for Mobile Communications – Rail, GSM-R), è basato su specifiche che sono state definite vent’anni fa e, a causa dell’obsolescenza tecnologica, è improbabile che godrà a lungo del supporto industriale dopo il 2030. Il futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie (Future Railway Mobile Communication System, FRMCS) succederà al GSM-R come uno degli elementi essenziali del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Railway Traffic Management System, ERTMS). Tale sistema di comunicazione sosterrà la digitalizzazione delle ferrovie e l’innovazione dei servizi ferroviari. Il GSM-R e i suoi successori, compreso il FRMCS, sono definiti radio mobile ferroviaria (Railway Mobile Radio, RMR).
Rispetto al GSM-R, il FRMCS offre una migliore qualità del servizio, usa lo spettro in maniera più efficiente ed è più efficace sotto il profilo dei costi. È inoltre previsto che il sistema offra migliori risultati in termini di applicazioni, quali il controllo automatico del movimento dei treni (Automatic Train Operation, ATO) o il sistema C-DAS (Connected Driver Advisory System). Si prevede che progressivamente saranno introdotte ulteriori applicazioni. Le applicazioni ferroviarie FRMCS critiche, quali il monitoraggio e il controllo delle infrastrutture critiche, possono funzionare efficacemente utilizzando l’IoT a banda stretta. Il FRMCS dovrebbe poter integrare nuove applicazioni e sviluppi tecnologici nell’arco di un periodo di tempo prolungato, poiché i sistemi di comunicazione ferroviari hanno un ciclo di vita molto più lungo rispetto alle reti pubbliche di comunicazione elettronica e ai relativi servizi.
Le bande di frequenze dovrebbero pertanto essere armonizzate al fine di consentire l’introduzione del FRMCS.
Per consentire il funzionamento in parallelo del GSM-R e del suo successore durante una fase di migrazione dal GSM-R al FRMCS della durata di circa 10 anni e beneficiare delle nuove applicazioni ferroviarie critiche nel corso della migrazione e successivamente, è fondamentale l’accesso a una quantità sufficiente di spettro armonizzato per la RMR.
Al fine di sostenere un approccio comune allo spettro per la RMR in tutta l’Unione, il 12 luglio 2018 la Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio), ha conferito un mandato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).
In risposta a tale mandato, la CEPT ha trasmesso la relazione CEPT 74 del 3 luglio 2020 e la relazione CEPT 76 del 20 novembre 2020. Tali relazioni sono basate su studi di fattibilità e valutano la quantità di spettro radio necessaria, individuano le bande di spettro adeguate e propongono condizioni tecniche armonizzate per il FRMCS.
Nella relazione 74 della CEPT si valuta in particolare la coesistenza con tutte le applicazioni nelle bande di frequenze adiacenti, compresi i servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenze 900 MHz e 2 GHz, le apparecchiature a corto raggio soggette alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione2 e il sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) soggetto alla direttiva 91/287/CEE del Consiglio3. La relazione tiene anche conto della possibile introduzione di sistemi aeromobili senza equipaggio nella gamma di frequenze 1880-1920 MHz.
Le condizioni tecniche armonizzate per le stazioni di base RMR (FRMCS) che operano nella banda 1900-1910 MHz definite nella relazione 76 della CEPT presuppongono che le stazioni di base che forniscono servizi di comunicazione elettronica, che utilizzano frequenze superiori a 1920 MHz per la ricezione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2020/667 della Commissione4, abbiano una selettività migliorata rispetto alle attuali norme europee armonizzate. Le stazioni di base che forniscono servizi di comunicazione elettronica, sono situate in prossimità di una stazione di base RMR e non soddisfano il criterio relativo alla selettività migliorata dovrebbero, se necessario, essere adattate al fine di mitigare le interferenze dannose.
Nella relazione 74 della CEPT è stata inoltre presa in considerazione la fattibilità tecnica dell’utilizzo delle reti mobili commerciali, tenendo conto della copertura senza fili e delle esigenze in termini di affidabilità del sistema ferroviario. La relazione ha confermato la possibilità di utilizzare le reti mobili commerciali per tutte le pertinenti applicazioni ferroviarie, comprese le applicazioni ferroviarie critiche, a condizione che le pertinenti parti delle reti mobili commerciali soddisfino le esigenze di servizio dei sistemi ferroviari.
I ricevitori RMR (stazioni di base e Cab Radio) dovrebbero essere robusti nei confronti dei segnali emessi nelle frequenze adiacenti. Gli Stati membri possono applicare misure supplementari a livello nazionale, quali misure volte a garantire la coesistenza per quanto riguarda il DECT nella banda di frequenze 1880-1900 MHz e la RMR nella banda di frequenze 1900-1910 MHz, o una separazione di frequenza di 200 kHz tra la RMR e le reti di comunicazione elettronica al limite di frequenza di 925 MHz.
Nella relazione 76 della CEPT non sono stati presi in considerazione i sistemi FRMCS che utilizzano sistemi di antenne attive. È opportuno effettuare ulteriori studi nel caso in cui per il dispiegamento del FRMCS vengano presi in considerazione sistemi di antenne attive.
Agli Stati membri che non dispongono di linee ferroviarie operative dovrebbe essere consentito di posticipare l’attuazione delle misure di armonizzazione dello spettro per la RMR fino a quando tale operatività non sarà prevista.
Sulla base della domanda nazionale, agli Stati membri, in conformità al diritto dell’UE, dovrebbe essere consentito di fissare la data di attuazione delle misure di armonizzazione dello spettro per la RMR nella banda di frequenze 1900-1910 MHz al massimo al 1o gennaio 2025.
L’attuazione della presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione spettro radio, in conformità al diritto dell’UE.
La presentazione alla Commissione, da parte di tutti gli Stati membri, di relazioni sull’attuazione della presente decisione, comprendenti gli eventuali sviluppi nel settore della gestione dello spettro aventi un impatto negativo sull’interoperabilità, nonché la comunicazione immediata dell’eventuale applicazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione spettro radio, compresa la relativa giustificazione, contribuirebbero alla valutazione degli effetti della presente decisione a livello dell’Unione nonché al suo tempestivo riesame.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La presente decisione stabilisce le condizioni armonizzate per la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio per la radio mobile ferroviaria (Railway Mobile Radio, RMR) nelle bande 874,4-880,0 MHz, 919,4-925,0 MHz e 1900-1910 MHz.
Art. 2
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a) «terminale RMR»: un’apparecchiatura radio mobile sotto il controllo della rete RMR;
b) «Cab Radio»: un terminale RMR installato a bordo di un treno e in grado di supportare applicazioni vocali e di dati;
c) «potenza isotropa equivalente irradiata (equivalent isotropically radiated power, e.i.r.p.)»: il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno assoluto o isotropico in una data direzione rispetto a un’antenna isotropa.
Art. 3
1. Entro il 1o gennaio 2022 gli Stati membri designano e mettono a disposizione su base non esclusiva le bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz per la radio mobile ferroviaria, conformemente alle condizioni tecniche di cui all’allegato.
2. Entro il 1o gennaio 2025, sulla base della domanda nazionale, gli Stati membri designano e mettono a disposizione su base non esclusiva la banda di frequenze non accoppiata 1900-1910 MHz per la radio mobile ferroviaria, conformemente alle condizioni tecniche di cui all’allegato.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le reti che utilizzano le bande di frequenze di cui al paragrafo 1 offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.
4. Gli Stati membri in cui al 1o gennaio 2022 non sono forniti servizi ferroviari applicano il paragrafo 1 solo non appena è prevista l’attivazione di una linea ferroviaria.
Art. 4
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione della presente decisione entro il 1o gennaio 2025.
Al fine di consentire un riesame tempestivo della presente decisione, se necessario, gli Stati membri monitorano l’uso da parte della RMR delle bande di frequenze oggetto della presente decisione e riferiscono alla Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, le loro conclusioni, compresi gli eventuali effetti sull’interoperabilità connessi a questioni relative allo spettro.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2021 Per la Commissione Thierry Breton Membro della Commissione