Decisione (UE) 2021/1765 del Consiglio del 5 ottobre 2021 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/6891 relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra2 («accordo sugli scambi e la cooperazione»). L'accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
L'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per la pesca. Le sue competenze sono stabilite all'articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione.
L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per la pesca il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere gruppi di lavoro.
In conformità dell'articolo 8, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e in deroga all'articolo 8, paragrafo 9, il comitato specializzato per la pesca può adottare e successivamente modificare le regole che ne governano i lavori.
L'articolo 508 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione elenca, in modo non esaustivo, i compiti e gli ambiti di competenza del comitato specializzato per la pesca.
Il comitato specializzato per la pesca è responsabile dell'adozione di misure, comprese decisioni e raccomandazioni, a sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 494 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, in particolare l’obiettivo volto a garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle acque delle parti siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti, e l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a proporzioni destinate a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 stabilisce che l'Unione deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Detto regolamento prevede che l'Unione applichi un approccio basato sugli ecosistemi, adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti e promuova metodi di pesca che contribuiscano ad una pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca, fatte salve le disposizioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFEU), e stabilisce i principi e gli obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e disposizioni concernenti gli accordi in materia di scambi e di gestione congiunta.
È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca riguardo agli atti di tale comitato aventi effetti giuridici.
Detta posizione e la relativa definizione dovrebbero essere stabilite dal Consiglio conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, alla decisione 2021/689 del Consiglio e alla presente decisione. La presente decisione dovrebbe riguardare la posizione dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca per il periodo 2021-2026, con l'eccezione dell'istituzione e dello scioglimento di un eventuale gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e consultazioni annuali sulle possibilità di pesca, che saranno contemplati da decisioni distinte a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Tale decisione non esclude che siano adottate decisioni distinte a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE anche per altre questioni di particolare importanza.
Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche oggetto dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni del comitato specializzato per la pesca, dovrebbero essere stabilite disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2021-2026. Sulla base della prassi sviluppata per quanto concerne le consultazioni sulle possibilità di pesca per il 2021, tali disposizioni sulla cooperazione e coordinamento dovrebbero garantire il pieno coinvolgimento periodico del Consiglio e dei suoi organi preparatori, in linea con le procedure di cui alla decisione (UE) 2021/689 del Consiglio.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è definita negli allegati I e II della presente decisione.
Art. 2
La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1 è specificata ulteriormente conformemente all'allegato III.
Art. 3
La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2038.
È riesaminata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione entro il 31 dicembre 2036.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente A. ŠIRCELJ