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Decisione (PESC) 2021/1825 del Consiglio del 18 ottobre 2021 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/16931.

Le misure restrittive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 si applicano fino al 31 ottobre 2021. In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2022.

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All'articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2022.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Luxembourg, il 18 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles