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Decisione (UE) 2021/1854 del Consiglio del 18 ottobre 2021 relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in merito alla proroga della validità delle priorità del partenariato UE-Giordania finché non saranno adottate dal consiglio di associazione nuove priorità del partenariato aggiornate

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra1,(«accordo») è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002.

Il consiglio di associazione ha adottato le priorità del partenariato UE-Giordania con la decisione 1/20162 e le ha prorogate con la decisione 1/20183 fino alla fine del 2020.

In uno scambio di lettere, le parti hanno convenuto sulla necessità di prorogare la validità delle priorità del partenariato UE-Giordania quale documento di riferimento per consolidare il partenariato in attesa dell’adozione di nuove priorità del partenariato aggiornate.

A norma dell’articolo 91, dell’accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell’accordo.

Il consiglio di associazione deve adottare mediante procedura scritta la decisione che proroga la validità delle priorità del partenariato finché non saranno adottate dal consiglio di associazione nuove priorità del partenariato aggiornate.

È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione del consiglio di associazione avrà effetti giuridici.

La posizione dell’Unione in sede di consiglio di associazione, dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione nel consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in merito alla proroga della validità delle priorità del partenariato UE-Giordania finché non saranno adottate dal consiglio di associazione nuove priorità del partenariato aggiornate, si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione4.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto aLussemburgo, il 18 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles