Decisione di esecuzione (UE) 2021/1886 della Commissione del 27 ottobre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda le risorse di rescEU per la costituzione di scorte di mezzi per incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari [notificata con il numero C(2021) 7570] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile1, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),
La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU. rescEU è una riserva di risorse a livello dell'Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché le risorse impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, la determinazione delle risorse di rescEU tiene conto dei rischi individuati ed emergenti, dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello dell'Unione. Tale articolo definisce inoltre i quattro settori su cui dovrebbe concentrarsi in particolare rescEU, vale a dire: la lotta aerea agli incendi boschivi, la risposta sanitaria d'emergenza, gli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN), nonché i trasporti e la logistica.
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione2 stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di risorse e requisiti di qualità. La riserva rescEU comprende finora mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, risorse per l'evacuazione medica con mezzi aerei, risorse per squadre mediche di emergenza, risorse per la costituzione di scorte di materiale medico e/o di dispositivi di protezione individuale («risorse per la costituzione di scorte di materiale medico») e mezzi di decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare.
Un'analisi dei rischi individuati ed emergenti nonché delle risorse e delle carenze a livello dell'Unione rivela la necessità di risorse per la costituzione di scorte rescEU per incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari («risorse per la costituzione di scorte di mezzi CBRN»).
Le risorse per la costituzione di scorte di mezzi CBRN sviluppate nell'ambito di rescEU dovrebbero permettere di rispondere a incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. Disporre di risorse complete per la costituzione di scorte di mezzi CBRN permetterebbero di essere in grado di rispondere a situazioni in cui intervengono agenti di natura diversa e quindi di provvedere a interventi efficaci e su più fronti.
Il compito principale di tali risorse nell'ambito di rescEU è fornire contromisure CBRN quali dispositivi di protezione individuale, attrezzature, materiali di laboratorio ed elementi logistici che possono essere utilizzati per far fronte a incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. Tali contromisure CBRN potrebbero anche essere utilizzate a sostegno di altre risorse nell'ambito di rescEU mobilitate in caso di contaminazione con agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, isolati o combinati, in relazione a infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature e prove fondamentali, e potrebbero comprendere terapie e altri mezzi appropriati necessari per gli operatori di primo intervento e per la popolazione in generale. Le risorse per la costituzione di scorte di mezzi CBRN dovrebbero essere messe in atto in complementarità con le risorse per la costituzione di scorte di materiale medico.
A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE è necessario stabilire requisiti di qualità per i mezzi di risposta appartenenti a rescEU in consultazione con gli Stati membri.
È opportuno istituire risorse per la costituzione di scorte di mezzi CBRN per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto elevato, conformemente alle categorie di costi ammissibili di cui all'articolo 3 sexies della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 e previa consultazione degli Stati membri.
Al fine di fornire l'assistenza finanziaria dell'Unione per lo sviluppo di tali scorte di mezzi CBRN, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE, i costi ammissibili dovrebbero essere stabiliti tenendo conto delle categorie di cui all'allegato I bis di tale decisione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:
(1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato:
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) mezzi di decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN);»
b) è aggiunta la seguente lettera h): «h) costituzione di scorte di mezzi chimici biologici, radiologici e nucleari (CBRN).».
(2) L'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l'evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, le capacità di decontaminazione CBRN e la costituzione di scorte di mezzi CBRN. Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse nell'ambito di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE.».
(3) Gli articoli 3 ter, 3 quater e 3 septies sono soppressi.
(4) All'articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a h), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato. 4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a h), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.».
(5) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2021 Per la Commissione Janez Lenarčič Membro della Commissione