diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1999 della Commissione del 15 novembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 per quanto riguarda il titolare dell’autorizzazione e il suo rappresentante nell’Unione per l’immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 [notificata con il numero C(2021) 8000] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2,

BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC, con sede negli Stati Uniti, è il titolare dell’autorizzazione all’immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72, autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 della Commissione2. La società BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC è rappresentata nell’Unione da BASF SE, con sede in Germania. BASF Belgium Coordination Center CommV, con sede in Belgio, è una succursale di BASF SE.

Con lettera del 26 aprile 2021, BASF Belgium Coordination Center CommV ha comunicato alla Commissione che BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC aveva trasferito i propri diritti e obblighi relativi all’autorizzazione all’immissione sul mercato dell’evento di soia FG72 alla società Syngenta Crop Protection AG, con sede in Svizzera, rappresentata nell’Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, con sede in Belgio, a partire dal 2 giugno 2020.

Con lettera del 27 aprile 2021, Syngenta Crop Protection NV/SA ha comunicato alla Commissione che Syngenta Crop Protection AG aveva acconsentito a tale trasferimento.

Le modifiche richieste sono di natura puramente amministrativa e non comportano pertanto una nuova valutazione dei prodotti interessati.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1215.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/1215

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 è così modificata:

  1. (1) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è la società Syngenta Crop Protection AG, Svizzera, rappresentata nell’Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio.»;

  2. (2) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario La società Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basilea, Svizzera, rappresentata nell’Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio è destinataria della presente decisione.»;

  3. (3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione Nome: Syngenta Crop Protection AG Indirizzo: Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basilea, Svizzera Rappresentata nell’Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio.».

Art. 2 Destinatario

Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basilea, Svizzera, rappresentata nell’Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione