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Decisione (PESC) 2021/2033 del Consiglio del 19 novembre 2021 che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 21 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/971, che prevede per i progetti di cui al suo articolo 1 un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data della conclusione dell’accordo di finanziamento previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, della decisione stessa.

Il periodo di attuazione dell’accordo di finanziamento termina il 4 febbraio 2022.

L’8 luglio 2021 l’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), responsabile dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/97, ha chiesto di prorogare di dodici mesi, a costo zero, il periodo di attuazione di tale decisione. La proroga consente all’UNODA di provvedere all’attuazione, ritardata a causa della pandemia di COVID-19, di diversi progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/97.

La proroga del periodo di attuazione dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/97 fino al 4 febbraio 2023 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles