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Decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio del 2 dicembre 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

Il 21 e 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha dichiarato che non accetterà alcun tentativo da parte di paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici, ha condannato tutti gli attacchi ibridi alle frontiere dell’Unione e ha affermato che risponderà di conseguenza. Ha sottolineato che l’Unione continuerà a contrastare l’attacco ibrido in corso lanciato dal regime bielorusso, anche adottando ulteriori misure restrittive nei confronti di persone e soggetti giuridici, conformemente al suo approccio graduale, in via d’urgenza.

Nella decisione (PESC) 2021/19902, del 15 novembre 2021, il Consiglio ha modificato i criteri di designazione di cui alla decisione 2012/642/PESC per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro, ovvero che contribuiscono a tali attività.

Data la gravità della situazione in Bielorussia, 17 persone e 11 entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, riportato nell’allegato della decisione 2012/642/PESC.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Vrtovec