Decisione (PESC) 2021/2160 del Consiglio del 6 dicembre 2021 che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/19991.
Le misure di cui agli articoli 2 e 3 della decisione (PESC) 2020/1999 si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato della medesima decisione fino all’8 dicembre 2021.
Sulla base del riesame dell’allegato della decisione (PESC) 2020/1999, le misure di cui agli articoli 2 e 3 della suddetta decisione in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati in tale allegato dovrebbero essere prorogate fino all’8 dicembre 2022, fatta eccezione per una persona deceduta, la cui voce dovrebbe essere rimossa da tale allegato. È opportuno aggiornare le voci concernenti sette persone inserite in detto allegato.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/1999,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2020/1999 è così modificata:
1) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 La presente decisione si applica fino all’8 dicembre 2023 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino all’8 dicembre 2022.»;
2) l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Cigler Kralj