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Decisione (UE) 2022/49 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Croazia in relazione alla serie di terremoti iniziata il 28 dicembre 2020

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie2, in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

Per il contributo finanziario del Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti dall’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio3. Conformemente all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento QFP, e tenendo conto delle precedenti mobilitazioni della riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza nel 2021, l’importo massimo che può essere mobilitato dal Fondo è di 359968632 EUR, sufficiente a coprire il fabbisogno previsto dalla presente decisione.

Il 18 marzo 2021 la Croazia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito della serie di terremoti iniziata il 28 dicembre 2020.

La domanda presentata dalla Croazia è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dagli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Croazia.

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione stabilito per l’esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato per erogare l’importo di 319192359 EUR alla Croazia in stanziamenti di impegno e di pagamento, comprensivo dell’importo di 41325507 EUR a titolo di anticipo.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021. Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. Sassoli Per il Consiglio Il presidente A. Logar