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Decisione di esecuzione (UE) 2021/2267 della Commissione del 17 dicembre 2021 che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sui rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

La direttiva (UE) 2019/904 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco che sono stati raccolti, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva. I dati devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

I dati relativi alla quantità di rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco raccolti attraverso i sistemi pubblici di raccolta dei rifiuti e le attività di rimozione dei rifiuti dispersi conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/904 dovrebbero essere comunicati dagli Stati membri sulla base del loro peso totale in tonnellate. Il formato della relazione di controllo della qualità che accompagna detti dati dovrebbe essere tale da garantire una descrizione dei metodi e delle fonti di dati utilizzati per misurare e verificare i dati stessi.

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Comunicazione dei dati

Gli Stati membri comunicano i dati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato stabilito nell'allegato I della presente decisione.

Essi presentano la relazione di controllo della qualità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, di detta direttiva per quanto riguarda tali dati nel formato stabilito nell'allegato II della presente decisione.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen