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Decisione di esecuzione (UE) 2022/197 della Commissione del 17gennaio 2022 che stabilisce un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante [notificata con il numero C(2022) 74]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante1, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare per prevenire l’evasione fiscale, la direttiva 95/60/CE prevede un sistema comune di marcatura per l’identificazione dei gasoli di cui al codice 2710 00 69 della nomenclatura combinata (NC) e del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 00 55, immessi in consumo in esenzione o ad aliquote d’accisa ridotte. Il codice NC 2710 00 69 è stato scisso nei codici 27101943, 27101946, 27101947, 27101948, 27102011, 27102016 e 27102019, in base al tenore di zolfo del gasolio e alla presenza in esso di biodiesel, mentre il codice NC 2710 00 55 è stato trasposto nel codice NC 271019252.

La decisione di esecuzione (UE) 2017/74 della Commissione3 ha confermato il prodotto indicato con il nome scientifico N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (Solvent Yellow 124), che era stato scelto dalla decisione di esecuzione 2011/544/UE della Commissione4, come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE per la marcatura dei gasoli e del petrolio lampante ai quali non sia stata applicata l’aliquota normale dell’accisa in vigore per tali prodotti energetici usati come carburante.

L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/74 stabilisce che la medesima decisione venga riesaminata entro il 31 dicembre 2021, alla luce degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura e della necessità di combattere l’utilizzo fraudolento di prodotti energetici esentati o assoggettati ad aliquote d’accisa ridotte.

Nell’ambito del processo di riesame, nel 2015 la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse a presentare prodotti idonei all’uso come marcatori fiscali per il gasolio e il petrolio lampante5. La Commissione si proponeva di identificare una sostanza di marcatura che ottenesse risultati migliori con riguardo a una serie di criteri predefiniti rispetto alla sostanza attualmente in uso. Per tutti i marcatori candidati la Commissione ha chiesto e ricevuto dai fornitori il prezzo massimo di vendita dei marcatori e i loro metodi di indicizzazione annuale.

I marcatori candidati proposti dai fornitori sono stati esaminati approfonditamente dal punto di vista tecnico con l’assistenza del Centro comune di ricerca per verificarne la resilienza alle più comuni tecniche illegali di rimozione. L’analisi6 ha individuato come marcatore preferito il prodotto recante la denominazione commerciale ACCUTRACE™ PLUS che contiene butossibenzene.

Nell’ambito di un riesame della direttiva 95/60/CE effettuato nel 20197, la valutazione della Commissione ha confermato l’utilità di norme comuni per la marcatura dei carburanti assoggettati ad aliquote d’accisa ridotte, ma ha evidenziato le carenze del prodotto Solvent Yellow 124 in termini di scarsa resilienza a comuni metodi di rimozione. La valutazione ha confermato la necessità di sostituire il prodotto Solvent Yellow 124 con un marcatore più robusto che non possa essere rimosso.

Tali conclusioni sono state confermate dal gruppo «Cooperazione doganale» del Consiglio8, il quale ha rilevato che la rimozione del marcatore dai combustibili ha provocato anche un grave inquinamento ambientale dovuto all’uso di sostanze chimiche quali acido solforico, acido clorico e terra sbiancante, nonché lo scarico illegale di materiali di scarto e fanghi di petrolio nell’ambiente naturale, sui terreni agricoli o sulla pubblica strada.

Di conseguenza ACCUTRACE™ PLUS dovrebbe essere scelto in sostituzione del prodotto Solvent Yellow 124 come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE, alle condizioni ivi stabilite. Il livello di marcatura dovrebbe essere fissato in un intervallo armonizzato per facilitare l’attuazione e il controllo della conformità in tutta l’Unione.

Per agevolare l’attuazione del nuovo marcatore e consentire agli Stati membri di esaurire le scorte esistenti dell’attuale marcatore Solvent Yellow 124, è opportuno prevedere un periodo transitorio di 24 mesi. Durante detto periodo transitorio gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare a scelta come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE il prodotto Solvent Yellow 124 oppure ACCUTRACE™ PLUS.

Sebbene ACCUTRACE™ PLUS sia brevettato nell’Unione, la sua disponibilità dovrebbe essere garantita, se del caso, grazie ad accordi di licenza.

La presente decisione non esonera alcuna impresa dagli obblighi di cui all’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Occorre tener conto delle opportunità offerte dagli sviluppi scientifici futuri stabilendo un termine per il riesame della presente decisione.

Detto riesame dovrebbe essere anticipato rispetto al termine stabilito qualora risulti che ACCUTRACE™ PLUS determina evasione fiscale o causa danni alla salute o all’ambiente.

È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2017/74.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 17gennaio 2022 Per la Commissione Paolo Gentiloni Membro della Commissione