Decisione (UE) 2022/134 della Banca centrale europea del 19 gennaio 2022 che stabilisce norme comuni sulla trasmissione da parte della Banca centrale europea di informazioni di vigilanza ad autorità e organi al fine di assolvere i compiti attribuitile dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (BCE/2022/2)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi1, in particolare l’articolo 4,
L’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea dispone che l’Unione e gli Stati membri si rispettino e si assistano reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati e l’articolo 13, paragrafo 2, del medesimo trattato prevede che le istituzioni dell’Unione attuino tra loro una leale cooperazione. L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la Banca centrale europea (BCE) cooperi con altre autorità ed organi nazionali e dell’Unione.
Affinché la BCE si conformi all’articolo 3 e assolva i compiti attribuitile dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013, è necessario che trasmetta informazioni di vigilanza che essa detiene ad autorità ed organi nazionali, dell’Unione e internazionali.
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE, al fine di assolvere i compiti attribuitile da tale regolamento e nei limiti e alle condizioni fissati dal pertinente diritto dell’Unione, può scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o dell’Unione nei casi in cui il pertinente diritto dell’Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere tale divulgazione ai sensi del pertinente diritto dell’Unione.
Inoltre, sussistono circostanze in cui la BCE trasmette informazioni di vigilanza ad autorità e organi in virtù di un obbligo previsto dal diritto dell’Unione. Ad esempio, ai sensi dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2, le autorità competenti sono tenute, su richiesta dell’Autorità bancaria europea (ABE), a trasmettere all’ABE tutte le informazioni ritenute pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale emessi, al fine di permettere all’ABE di monitorare la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l’Unione.
La trasmissione di informazioni di vigilanza ad autorità e organi presuppone una valutazione dell’adeguatezza di tale trasmissione correlata all’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013.
Di conseguenza, è necessario stabilire norme comuni per la trasmissione di informazioni di vigilanza che la BCE detiene ad autorità e organi che possono essere integrate da protocolli di intesa o da altre forme di strumenti bilaterali o multilaterali riguardanti tale trasmissione conclusi dalla BCE con tali autorità o organi.
Le norme comuni stabilite nella presente decisione dovrebbero fare salve le disposizioni di altri strumenti che stabiliscono norme specifiche in materia di trasmissione di particolari categorie di informazioni di vigilanza ad autorità e organi. È il caso, ad esempio, dei protocolli di intesa, in cui la BCE esercita la propria discrezionalità politica e si impegna a trasmettere informazioni a specifiche autorità o organi riceventi. Inoltre, le norme comuni stabilite nella presente decisione non dovrebbero applicarsi alla trasmissione di informazioni di vigilanza soggette a regimi giuridici diversi, tra cui la comunicazione di informazioni ad autorità nazionali responsabili delle indagini penali, commissioni parlamentari di inchiesta e revisori statali. Tuttavia, l’ambito di applicazione della presente decisione può comprendere altresì la trasmissione di dati personali.
La presente decisione e gli altri strumenti che stabiliscono specifiche norme in materia di trasmissione di informazioni di vigilanza comportano una discrezionalità politica. Pertanto, esse dovrebbero essere adottate in base alla procedura di non obiezione prevista dall’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
Le norme stabilite nella presente decisione e in qualsiasi altro strumento in materia di categorie particolari di trasmissione di informazioni di vigilanza dovrebbero essere applicate dal personale responsabile di tale trasmissione, come deciso del Comitato esecutivo. Ai sensi dell’articolo 11.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Comitato esecutivo è responsabile degli affari correnti della BCE. In relazione a ciò, gli articoli 10.1 e 10.2 della decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea3 dispongono che tutte le unità operative della BCE siano poste sotto la direzione del Comitato esecutivo. Ai sensi dell’articolo 13 quaterdecies.1 della decisione BCE/2004/2, la competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti in materia di vigilanza.
La presente decisione non pregiudica le norme in materia di trasmissione di informazioni di vigilanza detenute dalla BCE ad altre autorità e organi o detenute dalle autorità nazionali competenti nell’accezione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013. La trasmissione di informazioni di vigilanza detenute dalla BCE ad autorità e organi che non rientra nell’ambito di applicazione della presente decisione deve essere approvata ai sensi del processo decisionale opportuno,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto
1. La presente decisione stabilisce norme comuni in materia di trasmissione di informazioni di vigilanza detenute dalla BCE ad autorità e organi secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 2.
2. La presente decisione fa salve le norme in materia di trasmissione di informazioni di vigilanza detenute dalla BCE ad altre autorità e organi o detenute dalle autorità nazionali competenti nell’accezione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) per «informazioni di vigilanza» si intendono le informazioni riservate in possesso della BCE, la cui trasmissione alle autorità e agli organi presuppone una valutazione, correlata all’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013, con riguardo all’adeguatezza di tale trasmissione;
2) per «autorità e organi» si intendono le autorità e organi nazionali, dell’Unione e internazionali, ad eccezione delle autorità nazionali competenti secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, come individuate nell’allegato alla presente decisione;
3) per «decisione di attribuzione di compiti» si intende una decisione con cui il Comitato esecutivo attribuisce all’agente che autorizza la trasmissione il compito di applicare le norme stabilite nella presente decisione e/o, a seconda dei casi, le norme specifiche previste in strumenti applicabili a particolari categorie di trasmissione di informazioni di vigilanza;
4) per «autorizzazione alla trasmissione» si intende l’autorizzazione a trasmettere informazioni di vigilanza ad autorità e organi rilasciata da un agente che autorizza la trasmissione in applicazione della presente decisione e/o, a seconda dei casi, degli strumenti che stabiliscono norme specifiche applicabili a particolari categorie di trasmissione di informazioni di vigilanza, ai sensi di una decisione di attribuzione di compiti.
Art. 3 Norme comuni sulla trasmissione di informazioni di vigilanza
1. La BCE trasmette informazioni di vigilanza ad autorità e organi se:
a) la normativa applicabile autorizza la trasmissione di tali informazioni di vigilanza a tali autorità e organi e le condizioni stabilite per tale autorizzazione sono soddisfatte;
b) le informazioni di vigilanza sono adeguate, pertinenti e non eccedono l’ambito dei compiti di tali autorità e organi competenti; e
c) non sussistono ragioni preminenti per rifiutare di comunicare tali informazioni di vigilanza relative alla necessità di evitare interferenze con il funzionamento e l’indipendenza del Meccanismo di vigilanza unico, in particolare compromettendo l’assolvimento dei suoi compiti.
2. Qualora risulti che sussistano ragioni preminenti per rifiutare la comunicazione di tali informazioni di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera c), il Consiglio direttivo decide in merito alla trasmissione delle informazioni di vigilanza, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
3. Le norme comuni stabilite al paragrafo 1 fanno salva qualsiasi norma specifica di cui all’articolo 4.
Art. 4 Strumenti che stabiliscono norme specifiche
La presente decisione non pregiudica altri strumenti che stabiliscono norme specifiche o complementari per particolari categorie di trasmissione di informazioni di vigilanza ad autorità e organi.
Art. 5 Autorizzazione alla trasmissione
Gli agenti che autorizzano la trasmissione sono responsabili dell’approvazione della trasmissione di informazioni di vigilanza da parte della BCE e applicano al riguardo le norme stabilite nella presente decisione e/o, a seconda dei casi, eventuali norme specifiche stabilite negli strumenti di cui all’articolo 4, ai sensi di una decisione di attribuzione di compiti.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 gennaio 2022 La presidente della BCE Christine Lagarde