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Decisione di esecuzione (UE) 2022/98 del Consiglio del 25 gennaio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1561 che concede all’Ungheria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-191, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Facendo seguito a una richiesta presentata dall’Ungheria il 6 agosto 2020, con decisione di esecuzione (UE) 2020/15612 il Consiglio ha concesso all’Ungheria assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 504330000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali dell’Ungheria volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

Il prestito doveva essere utilizzato dall’Ungheria per finanziare misure analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure di carattere sanitario di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1561.

L’epidemia di COVID-19 ha immobilizzato una parte significativa della forza lavoro in Ungheria. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica ungherese connessa alla nuova misura, vale a dire un regime di sostegno una tantum al reddito per i lavoratori autonomi nei settori interessati dalle misure di protezione e dalle misure di cui all’articolo 3, lettere f), g), h), i) e j), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1561.

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dall’Ungheria nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto considerevole sulle finanze pubbliche. L’Ungheria aveva un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’8,0 % e all’80,1 % del prodotto interno lordo (PIL) alla fine del 2020. Le previsioni d’autunno 2021 della Commissione prospettano per l’Ungheria una riduzione del disavanzo pubblico e del debito pubblico, che nel 2021 scenderebbero rispettivamente al 7,5 % e al 79,2 % del PIL, e un aumento del suo PIL del 7,4 % nel 2021.

Il 1o dicembre 2021 l’Ungheria ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione di 147140000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, in particolare le misure di cui ai considerando da (6) a (8).

Con «Decreto governativo n. 485/2020. (XI. 10.)»3, l’Ungheria ha prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e modificato una serie di misure di natura fiscale di cui all’articolo 3, lettere f), g), h) e j), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1561. Il prestito richiesto dall’Ungheria è destinato a coprire soltanto le spese per il periodo da dicembre 2020 a giugno 2021. Il Decreto contiene la condizione esplicita che i beneficiari debbano mantenere il contratto di lavoro in essere al momento dell’entrata in vigore del Decreto, che non deve essere estinto mediante preavviso da parte del datore di lavoro per la durata delle rispetive misure. La gamma dei settori ammissibili al sostegno è stata modificata dall’articolo 1 del «Decreto governativo n. 571/2020. (XII. 9.)»4, dall’articolo 1 del «Decreto governativo n. 638/2020. (XII. 22.)»5, dall’articolo 1 del «Decreto governativo n. 105/2021. (III. 3.)»6, dall’articolo 1 del «Decreto governativo n. 147/2021. (III. 27.)»7, e dall’articolo 1 del «Decreto governativo n. 204/2021. (IV. 29.)»8. Per i settori maggiormente colpiti dalla pandemia, l’Ungheria ha introdotto un’esenzione dal versamento degli oneri sociali e degli oneri relativi alla formazione a carico dei datori di lavoro, inizialmente per il periodo da marzo a dicembre 2020, nonché una riduzione del contributo per la riabilitazione a carico dei datori di lavoro, inizialmente per il periodo da marzo a giugno 2020.L’Ungheria ha inoltre introdotto un’esclusione dei costi relativi al personale dalla base imponibile dell’imposta sulle piccole imprese («KIVA»), inizialmente per il periodo da marzo a giugno 2020. Per tali misure è stata richiesta soltanto la parte della spesa totale (o del mancato gettito) relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o ove i dipendenti mantengono il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell’impresa. Dal momento che rappresentano gettito cui il governo rinuncia, tali misure possono essere considerate equivalenti alla spesa pubblica.

Inoltre, con «Decreto governativo n. 105/2021. (III. 3.)», con l’articolo 1 del «Decreto governativo n. 147/2021. (III. 27.)» e con l’articolo 1 del «Decreto governativo n. 204/2021. (IV. 29.)», l’Ungheria ha modificato l’esenzione dal regime forfettario per le piccole imprese («KATA»), di cui all’articolo 3, lettera i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1561, inizialmente introdotta per il periodo da marzo a giugno 2020 e prorogata per il periodo marzo-aprile 2021. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. La misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.

Con il «Decreto governativo n. 310/2021. (VI. 7.)» sul sostegno compensativo ai lavoratori autonomi9, l’Ungheria ha inoltre introdotto un nuovo regime di sostegno una tantum al reddito per i lavoratori autonomi nei settori penalizzati dalle misure di confinamento, a condizione che mantengano l’attività per almeno due mesi dopo la fine prevista dello stato di emergenza. Il pagamento una tantum corrisponde al salario minimo mensile garantito (HUF 219000). Il periodo di ammissibilità termina con la fine dello stato di emergenza. Il gruppo destinatario del regime è costituito da titolari di imprese individuali che non hanno dipendenti e che non sono ammissibili al sostegno nell’ambito di un regime retributivo settoriale. La misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.

L’Ungheria soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. L’Ungheria ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 897720542 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a una nuova misura che alla proroga di misure esistenti direttamente connesse a misure analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Ungheria. L’Ungheria ha finanziato 113740000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione. L’Ungheria ha finanziato 132510542 EUR dell’aumento della spesa pubblica mediante finanziamenti propri.

Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato l’Ungheria e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a misure analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo cui si fa riferimento nella richiesta del 1o dicembre 2021.

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare l’Ungheria a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

L’Ungheria e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

È opportuno che l’Ungheria informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese dell’Ungheria e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1561 è così modificata:

  1. 1) l’articolo 2 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’Unione mette a disposizione dell’Ungheria un prestito dell’importo massimo di 651470000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;

    2. b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato.»;

  2. 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 L’Ungheria può finanziare le seguenti misure: a) sostegno temporaneo per il miglioramento delle strutture ricettive nelle destinazioni turistiche al fine di mantenere l’attuale forza lavoro come previsto dalla “Risoluzione governativa 2080/2020 sullo sviluppo nazionale delle strutture ricettive”, per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali; b) sostegno temporaneo per le imprese di trasformazione degli alimenti come previsto dal “Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 25/2020. (VI 22.)”, per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali; c) sostegno temporaneo per le imprese vivaistiche nei settori della coltivazione di colture non permanenti e della riproduzione delle piante come previsto dal “Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 26/2020. (VI. 22.)”, per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali; d) sostegno temporaneo per le imprese di allevamento ittico come previsto dal “Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 30/2020. (VI. 22.)”, per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali; e) la proroga, fino al 30 giugno 2020, delle prestazioni per l’accudimento dei figli che sono scadute durante il periodo dello stato di allarme, come previsto dal “Decreto governativo n. 59/2020. (III. 23.)” e dall’articolo 71 della “Legge LVIII del 2020”; f) la sospensione del versamento degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro in taluni settori, come previsto dall’articolo 4, lettera a), del “Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)” (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, come prorogata e modificata; g) esenzioni dagli oneri relativi alla formazione a carico dei datori di lavoro in taluni settori, come previsto dall’articolo 4, lettera a), del “Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)” (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, come prorogate e modificate; h) la riduzione del contributo per la riabilitazione a carico dei datori di lavoro in taluni settori, come previsto dall’articolo 4, lettera a), del “Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)” (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, come prorogata e modificata; i) un’esenzione fiscale per i piccoli contribuenti dal regime forfettario per le piccole imprese (“KATA”) in taluni settori, come previsto dall’articolo 5 del “Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)” (come modificato), per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali, come prorogata e modificata; j) l’esclusione dei costi relativi al personale dalla base imponibile dell’imposta sulle piccole imprese (“KIVA”) in taluni settori, come previsto dal “Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)” (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, come prorogata e modificata; k) un’indennità forfettaria per gli operatori sanitari come riconoscimento del lavoro supplementare svolto durante la pandemia, come previsto dal “Decreto governativo n. 275/2020. (VI. 12.)”; l) costi connessi a misure speciali per il controllo della pandemia introdotte in imprese statali; m) costi connessi a misure speciali per il controllo della pandemia e per proteggere la salute dei dipendenti pubblici, come previsto dal “Decreto governativo n. 250/2014 (X. 2.) sulla direzione generale degli appalti pubblici e dell’approvvigionamento (KEF)”; n) costi relativi a infrastrutture e investimenti negli ospedali per un livello elevato di protezione di operatori sanitari e pazienti, come previsto dalla “Risoluzione governativa 1012/2020 (I. 31.) sull’istituzione del personale operativo”; o) costi diretti degli strumenti e dei dispositivi di protezione personale negli ospedali e in altre strutture sanitarie per un livello elevato di protezione degli operatori sanitari, come previsto dalla “Risoluzione governativa 1012/2020 (I. 31.) sull’istituzione del personale operativo”; p) un regime di sostegno una tantum al reddito per i lavoratori autonomi nei settori penalizzati dalle misure di protezione, a condizione che mantengano l’attività per almeno due mesi dopo la fine prevista dello stato di emergenza, come previsto dal “Decreto governativo n. 310/2021 (VI. 7.)”.»;

  3. 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. L’Ungheria informa la Commissione, entro il 28 aprile 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione. 2. Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la presente decisione, l’Ungheria informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».

Art. 2

L’Ungheria è destinataria della presente decisione.

La presente decisione ha effetto dalla data della sua notifica al destinatario.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022 Per il Consiglio Il presidente C. Beaune