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Decisione (PESC) 2022/151 del Consiglio del 3 febbraio 2022 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno dell’evacuazione di talune persone particolarmente vulnerabili dall’Afghanistan

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 10 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2001/875/PESC1 relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan (RSUE). Il mandato del RSUE è stato prorogato più volte, da ultimo dalla decisione (PESC) 2017/289 del Consiglio2, fino al 31 agosto 2017.

Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/369/PESC3 relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). EUPOL AFGHANISTAN è stata prorogata più volte, da ultimo dalla decisione (PESC) 2016/2040 del Consiglio4, fino al 15 settembre 2017.

Il 1o maggio 2021 i talebani hanno lanciato un’offensiva e hanno iniziato a prendere il controllo di un numero gradualmente crescente di distretti in Afghanistan. Il 15 agosto 2021 le forze talebane hanno preso il controllo di Kabul e hanno rovesciato il governo costituzionalmente insediato.

In una dichiarazione del 31 agosto 2021 sulla situazione in Afghanistan il Consiglio ha rilevato: «[l]’evacuazione dei nostri cittadini e, per quanto possibile, dei cittadini afghani che hanno collaborato con l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché delle loro famiglie è stata effettuata in via prioritaria e proseguirà».

Nelle sue conclusioni sull’Afghanistan del 15 settembre 2021 il Consiglio ha rilevato: «… [d]all’agosto 2021 la comunità internazionale, tra cui l’Unione europea e i suoi Stati membri, ha intrapreso uno sforzo collettivo, in circostanze estreme, per evacuare migliaia di cittadini dell’Unione europea e di paesi terzi, compresi cittadini afghani che hanno lavorato per le missioni diplomatiche e altri afghani a rischio a causa del loro impegno di principio a favore dei nostri valori comuni. È stata una vera dimostrazione della solidarietà dell’UE.»

In queste circostanze eccezionali, dal 1o giugno 2021 il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha organizzato e gestito l’evacuazione degli afghani, in particolare di quelli che hanno lavorato per l’RSUE o per EUPOL AFGHANISTAN, di altri afghani particolarmente vulnerabili che avevano collaborato con l’Unione e dei relativi parenti stretti a loro carico. Tali evacuazioni dovrebbero proseguire nel corso del 2022. Il SEAE ha stilato un elenco delle persone ammissibili all’evacuazione al 1o ottobre 2021. Tale elenco può essere modificato dal SEAE.

Un’azione operativa nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe sostenere tali evacuazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Obiettivi e ambito di applicazione

1. L’Unione sostiene l’evacuazione dall’Afghanistan, tra il 1o giugno 2021 e il 31 dicembre 2024, di:

  1. a) ex membri del personale del rappresentante speciale dell’UE per l’Afghanistan (RSUE);

  2. b) ex membri del personale di EUPOL AFGHANISTAN;

  3. c) le seguenti altre persone particolarmente vulnerabili:

    funzionari o altri professionisti attivi nel settore della politica o della sicurezza in Afghanistan (quali giudici, procuratori, agenti di polizia, personale militare e giornalisti) che hanno ricevuto una formazione nell’ambito delle politiche dell’Unione o che sono stati coinvolti nell’attuazione di tali politiche;

    membri del personale degli ex fornitori di EUPOL AFGHANISTAN e del RSUE; e

    membri del personale dei fornitori della delegazione dell’Unione a Kabul, impiegati in tale qualità nel periodo compreso tra il 16 agosto 2019 e il 15 agosto 2021; e

  4. d) i coniugi a carico, i figli, i genitori e le sorelle nubili delle persone elencate nelle lettere a), b) o c).

2. L’evacuazione di cui al paragrafo 1 è organizzata e gestita dal SEAE, sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).

3. L’alto rappresentante è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

Art. 2 Disposizioni finanziarie

1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione della presente azione è di 1990000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e delle procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con il SEAE.

Art. 3 Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2021.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022 Per il Consiglio Il presidente J.-Y. Le Drian