Decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione del 7 febbraio 2022 relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione e che abroga la decisione 2009/766/CE [notificata con il numero C(2022) 605] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche1,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)2, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
Come annunciato nella comunicazione della Commissione «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», del 19 febbraio 2020, le soluzioni digitali sono fondamentali per aiutare l’Europa a perseguire una trasformazione digitale che operi a vantaggio dei cittadini e delle imprese rispettando i valori dell’Unione. A tal fine, è fondamentale che: le persone traggano vantaggio dalla tecnologia, sia garantito un mercato unico senza frontiere, in cui le imprese di tutte le dimensioni possano competere in condizioni di parità, e siano perseguiti i valori democratici, il rispetto dei diritti fondamentali e un’economia sostenibile, a impatto climatico zero ed efficiente nell’impiego delle risorse. In tale contesto lo spettro radio è una risorsa pubblica fondamentale che è sempre più utilizzata per un’ampia gamma di servizi commerciali e pubblici.
Nell’Unione la politica dello spettro radio è perseguita e attuata in maniera tale da rispettare e contribuire alla libertà di espressione, compresa la libertà di opinione e la libertà di ottenere e trasmettere informazioni e idee, senza distinzione di frontiere, nonché alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, in linea con i valori dell’Unione sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea. L’accesso al mercato per diversi operatori è necessario per garantire il pluralismo e la libertà di informazione.
La decisione 2009/766/CE della Commissione3 armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro radio nelle bande di frequenze 880-915 MHz e 925-960 MHz («banda di frequenze 900 MHz») e nelle bande di frequenze 1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz («banda di frequenze 1800 MHz») per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione, compresi i servizi a banda larga senza fili. Tale decisione garantisce il rispetto dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 87/372/CEE del Consiglio4 per quanto riguarda la coesistenza dei sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche e dei sistemi GSM nella banda 900 MHz.
A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5, gli Stati membri sono tenuti ad aiutare i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche ad aggiornare periodicamente le loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi di spettro radio in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi. L’uso delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz con grandi blocchi di almeno 5 MHz a sostegno dei sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) dovrebbe pertanto essere agevolato nel perseguimento degli obiettivi del quadro normativo dell’UE e conformemente al diritto dell’Unione.
La comunicazione della Commissione «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea»6 fissa nuovi obiettivi di connettività per l’Unione, aggiornati con la comunicazione della Commissione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale»7. Tali obiettivi devono essere raggiunti mediante il dispiegamento e l’adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità. La comunicazione della Commissione «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione»8 individua azioni coordinate a livello dell’Unione, comprese l’individuazione e l’armonizzazione dello spettro per il 5G sulla base del parere del gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG), al fine di garantire una copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre entro il 2025.
Nei suoi due pareri del 16 novembre 20169 e del 30 gennaio 201910 relativi a una tabella di marcia strategica per lo spettro verso il 5G per l’Europa, l’RSPG ha rilevato la necessità di garantire che le condizioni tecniche e normative per tutte le bande già armonizzate per le reti mobili siano adatte al 5G, comprese le bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz, che attualmente nell’Unione vengono usate principalmente per i sistemi mobili di seconda (GSM), terza (UMTS) e quarta (LTE) generazione.
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, il 14 luglio 2017 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di riesaminare le condizioni tecniche armonizzate per l’uso delle bande 900 MHz e 1800 MHz per i servizi terrestri di comunicazioni elettroniche a banda larga senza fili al fine di consentirne l’uso anche da parte dell’Internet delle cose (IoT).
In risposta a tale mandato, il 13 marzo 2018 la CEPT ha adottato il suo rapporto n. 66, in cui individua le tecnologie senza fili IoT in relazione ai sistemi di comunicazioni a banda larga mobile (cellulare) e le condizioni tecniche armonizzate per il loro uso nelle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz. Tali tecnologie IoT sono: Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT), LTE Machine Type Communications (LTE-MTC), LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC) e Narrowband IoT (NB-IoT). Nel rapporto n. 66 la CEPT conclude inoltre che l’EC-GSM-IoT è parte integrante del sistema GSM a norma della direttiva 87/372/CEE. Di conseguenza l’EC-GSM-IoT è conforme alle condizioni tecniche applicabili a un sistema GSM senza che occorra modificarle.
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, il 12 luglio 2018 la Commissione ha affidato alla CEPT il mandato di riesaminare le condizioni tecniche armonizzate per determinate bande di frequenze armonizzate a livello dell’UE, comprese le bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz, e di elaborare condizioni tecniche armonizzate meno restrittive, adatte per i sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G).
In risposta a tale mandato, il 5 luglio 2019 la CEPT ha adottato il suo rapporto n. 72 (rapporto A) in cui conclude che nella banda di frequenze 900 MHz il sistema GSM e i sistemi terrestri a banda stretta compresi i sistemi IoT cellulari continueranno ad essere utilizzati a fini commerciali nel prossimo futuro. In tale rapporto si sottolinea la necessità di una separazione di frequenza di 200 kHz qualora il sistema GSM e i sistemi terrestri a banda stretta, compresi i sistemi IoT cellulari, siano in funzione nelle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz. Nel rapporto vengono inoltre fornite informazioni sulla percorribilità dell’uso delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per il 5G, anche con riguardo alle restrizioni imposte dalla direttiva GSM per la banda 900 MHz.
In risposta a tale mandato, il 2 luglio 2021 la CEPT ha adottato il suo rapporto n. 80 (rapporto B) in cui propone un piano delle frequenze armonizzato e condizioni tecniche armonizzate meno restrittive per la coesistenza dei sistemi terrestri a banda stretta e a banda larga in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che utilizzano le bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz, sulla base del concetto di una block edge mask. Tali condizioni sono essenziali per garantire la neutralità tecnologica nelle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz.
Nel rapporto n. 80 la CEPT definisce una block edge mask per i sistemi terresti a banda stretta e a banda larga che utilizzano sistemi di antenne non attive e una block edge mask per i sistemi terrestri a banda larga che utilizzano sistemi di antenne attive. Il GSM e l’EC-GSM-IoT non sono coperti da tali block edge mask e sono caratterizzati a livello tecnico da riferimenti alle norme ETSI. Su tale base, nel rapporto n. 80 della CEPT vengono fornite le condizioni tecniche meno restrittive per la coesistenza di diversi sistemi terrestri a banda stretta e a banda larga11 in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nelle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz. Vengono inoltre fornite le condizioni per la coesistenza di tali sistemi e del sistema GSM nella banda di frequenze 900 MHz, a norma della direttiva 87/372/CEE del Consiglio.
Le block edge mask coprono i sistemi terrestri a banda stretta con una larghezza di banda del canale di 200 kHz, esclusi il GSM e l’EC-GSM-IoT. Coprono inoltre i sistemi terrestri a banda larga con una larghezza di banda del canale superiore a 200 kHz. La differenziazione tra i sistemi terrestri a banda stretta e a banda larga è necessaria per l’attuazione di una separazione di frequenza in alcuni scenari a livello nazionale. A tale proposito nel rapporto n. 80 della CEPT viene stabilita una separazione di frequenza tra i bordi nominali dei canali di sistemi terrestri a banda stretta e a banda larga adiacenti in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche e tra i bordi nominali dei canali di diversi sistemi terrestri a banda stretta adiacenti in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, nonché del GSM e dell’EC-GSM-IoT. L’attuazione della separazione di frequenza dovrebbe essere gestita a livello nazionale. Potrebbero essere adottati approcci diversi a seconda delle estremità dello spettro di sistemi terrestri adiacenti, nonché delle pertinenti politiche nazionali. Nel rapporto n. 80 della CEPT è compreso un pacchetto di strumenti per l’attuazione della separazione di frequenza.
Vi sono inoltre previste le condizioni tecniche meno restrittive per la coesistenza dei sistemi terrestri a banda stretta e a banda larga in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche e dei sistemi nelle bande di frequenze adiacenti, in particolare i sistemi di radio mobile ferroviaria (RMR). A tale proposito, in alcuni scenari può essere applicata una separazione di frequenza di 200 kHz tra i bordi nominali del canale di un sistema terrestre in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche e un sistema RMR adiacente in frequenza. La coesistenza dei sistemi GSM e dell’RMR dovrebbe essere gestita a livello nazionale conformemente al quadro normativo vigente.
Le condizioni tecniche armonizzate stabilite nel rapporto n. 80 della CEPT costituiscono la base tecnica della presente decisione. Esse dovrebbero sostituire le condizioni tecniche armonizzate di cui alla decisione 2009/766/CE, che sono basate su riferimenti alle norme ETSI, garantendo nel contempo la compatibilità con tali condizioni e le relative modifiche. Ciò dovrebbe promuovere la certezza giuridica e la convergenza tecnica in tutta l’Unione a sostegno delle economie di scala delle apparecchiature e dei servizi interoperabili nel mercato unico.
I diritti d’uso esistenti dello spettro radio nelle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz, soggetti alla decisione 2009/766/CE, variano tra gli Stati membri in termini di dimensione dei blocchi assegnati, assetti di frequenze o durata di tali diritti. A causa delle differenze nei contesti e negli obiettivi strategici nazionali è quindi necessario mantenere la flessibilità per l’attuazione a livello nazionale delle condizioni tecniche armonizzate a norma della presente decisione. La flessibilità a livello nazionale dovrebbe essere limitata nel tempo conformemente all’articolo 53 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio12 al fine di consentire la transizione coordinata dei diritti d’uso individuali dello spettro esistenti verso tali condizioni tecniche armonizzate. Eventuali nuovi diritti d’uso dello spettro, o proroghe di tali diritti, concessi dopo l’adozione della presente decisione dovrebbero rispettare le suddette condizioni tecniche armonizzate. Ciò promuoverebbe un ecosistema di apparecchiature e servizi a livello dell’Unione e stimolerebbe il dispiegamento del 5G in entrambe le bande di frequenze, garantendo inoltre la continuità della fornitura dei servizi GSM conformemente alla direttiva GSM.
La presente decisione dovrebbe pertanto sostituire la decisione 2009/766/CE della Commissione. Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno abrogare la decisione 2009/766/CE della Commissione. Il relativo allegato e la disposizione ivi contenuta che consente l’uso dello spettro nelle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per altri sistemi non elencati nell’allegato dovrebbero rimanere applicabili per un periodo transitorio.
Possono essere necessari accordi di coordinamento transfrontaliero tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi al fine di evitare interferenze dannose e migliorare l’efficienza dello spettro e la non frammentazione del suo utilizzo, conformemente all’articolo 28 della direttiva (UE) 2018/1972.
La nozione di «designare e mettere a disposizione» le bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz nel contesto della presente decisione fa riferimento alle seguenti fasi: i) l’adeguamento del quadro giuridico nazionale sull’assegnazione delle frequenze al fine di includere l’uso previsto di tali bande nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate stabilite nella presente decisione, ii) l’avvio di tutte le misure necessarie per garantire la coesistenza con l’uso attuale in tali bande, nella misura necessaria, e iii) l’avvio di misure appropriate, accompagnate se opportuno dall’avvio di un processo di consultazione dei portatori di interessi, al fine di consentire l’uso di tali bande conformemente al quadro giuridico applicabile a livello dell’Unione, comprese le condizioni tecniche armonizzate di cui alla presente decisione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2022 Per la Commissione Thierry Breton Membro della Commissione