Decisione (PESC) 2022/227 del Consiglio del 17 febbraio 2022 che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC1 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.
Sulla scorta di un riesame della decisione 2011/101/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2023. Il Consiglio dovrebbe riesaminarle costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe.
Le voci relative a tre persone dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive di cui all’allegato I e all’allegato II della decisione 2011/101/PESC.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
1) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2023. 3. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente decisione;
3) l’allegato II è soppresso.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2022 Per il Consiglio Il presidente J.-Y. Le Drian