Decisione (PESC) 2022/243 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che modifica la decisione 2013/184/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC1.
Il 1° febbraio 2022, un anno dopo il colpo di Stato militare in Myanmar/Birmania, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui condanna il colpo di Stato e le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e ha chiesto la piena assunzione di responsabilità da parte dei leader responsabili del colpo di Stato nonché degli autori delle violenze e delle violazioni dei diritti umani. In assenza di rapidi progressi nella situazione in Myanmar, l’UE si è dichiarata pronta ad adottare ulteriori misure restrittive nei confronti delle persone responsabili di aver compromesso la democrazia e di aver commesso gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania.
In considerazione del perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, è opportuno che 22 persone e quattro entità siano inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive indicate all’allegato della decisione 2013/184/PESC.
Al fine di evitare conseguenze indesiderate dalla designazione di una di tali entità, è opportuno prevedere una deroga relativamente al congelamento dei fondi e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tale entità, al fine di consentire agli operatori dell’Unione di procedere allo smantellamento dei pozzi di petrolio e di gas conformemente agli standard internazionali e di risolvere i contratti con tale entità.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2013/184/PESC è così modificata:
1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 ter In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 10 dell’allegato oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per: a) i compiti connessi allo smantellamento dei pozzi di petrolio e di gas in conformità degli standard internazionali, quali lo smaltimento dei rifiuti, i lavori di bonifica dei siti necessari per la messa in sicurezza e il recupero ambientale, la prestazione della relativa assistenza tecnica, il pagamento di imposte e dazi pertinenti, nonché’ dei salari e delle prestazioni sociali ai dipendenti; o b) il trasferimento prima del 31 luglio 2022 di azioni o interessi necessario per la risoluzione dei contratti conclusi con l’entità di cui alla voce 10 dell’allegato prima del 21 febbraio 2022.»;
(2) l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles