Decisione di esecuzione (UE) 2022/289 della Commissione del 22 febbraio 2022 che istituisce l’ERIC per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEE-ERIC) [notificata con il numero C(2022) 933] (Testo rilevante ai fini del SEE) (I testi in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, italiana, neerlandese e svedese sono i soli facenti fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium — ERIC)1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
La Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Francia, l’Italia, la Finlandia e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei avanzati hanno presentato alla Commissione una domanda per istituire l’ERIC per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (comunemente «AnaEE-ERIC») («la domanda»). Il Belgio ha reso nota la sua decisione di partecipare ad AnaEE-ERIC in un primo tempo in qualità di osservatore.
I paesi richiedenti hanno scelto la Francia come Stato membro ospitante di AnaEE-ERIC.
Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/20152.
La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione la Commissione ha ottenuto il parere di esperti indipendenti del settore dell’analisi e della sperimentazione di ecosistemi.
Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. È istituito l’ERIC per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEE-ERIC).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di AnaEE-ERIC figurano nell’allegato.
Art. 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2022 Per la Commissione Mariya Gabriel Membro della Commissione