Decisione (UE) 2022/266 del Consiglio del 23 febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
L'Unione europea continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Nelle conclusioni del 24 e 25 giugno 2021 il Consiglio europeo ha invitato la Russia ad assumere pienamente la propria responsabilità nel garantire l'attuazione integrale degli accordi di Minsk quale condizione essenziale per qualsiasi cambiamento sostanziale nella posizione dell'Unione. Il Consiglio europeo ha invitato inoltre la Commissione e l'alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") a presentare ulteriori possibilità di misure restrittive, comprese sanzioni economiche.
Nelle conclusioni del 16 dicembre 2021, il Consiglio europeo ha evidenziato l'urgente necessità che la Russia allenti le tensioni causate dall'incremento di forze militari lungo il confine con l'Ucraina e da una retorica aggressiva, oltre ad aver ribadito il suo pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Pur incoraggiando gli sforzi diplomatici e sostenendo il formato Normandia nel conseguimento della piena attuazione degli accordi di Minsk, il Consiglio europeo ha affermato che qualsiasi ulteriore aggressione militare contro l'Ucraina avrebbe gravissime conseguenze e un costo pesante in risposta, comprese misure restrittive coordinate con i partner.
Il 24 gennaio 2022 il Consiglio ha approvato conclusioni con cui ha condannato le continue azioni aggressive e le minacce della Russia nei confronti dell'Ucraina, e ha invitato la Russia ad allentare le tensioni, a rispettare il diritto internazionale e ad avviare un dialogo costruttivo attraverso i meccanismi internazionali consolidati. Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo del 16 dicembre 2021, il Consiglio ha ribadito che qualsiasi ulteriore aggressione militare della Russia contro l'Ucraina avrebbe gravissime conseguenze e un costo pesante, comprese una vasta gamma di misure restrittive settoriali e individuali adottate in coordinamento con i partner.
Il 21 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha firmato un decreto che riconosce l'indipendenza e la sovranità delle autoproclamate "Repubblica popolare di Donetsk" e "Repubblica popolare di Luhansk" e ha ordinato lo spiegamento delle forze armate russe in tali zone.
Il 22 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna la decisione del presidente della Federazione russa di riconoscere come entità indipendenti le zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone. Tale atto illegale compromette ulteriormente la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e costituisce una grave violazione del diritto internazionale e degli accordi internazionali, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi e il memorandum di Budapest, oltre che degli accordi di Minsk e della risoluzione 2202 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'alto rappresentante ha esortato la Russia, in quanto parte del conflitto, a revocare il riconoscimento, a rispettare i propri impegni, a conformarsi al diritto internazionale e a riprendere le discussioni nell'ambito del formato Normandia e del gruppo di contatto tripartito. Ha annunciato che l'Unione risponderebbe a questi ultime violazioni da parte della Russia adottando con urgenza ulteriori misure restrittive.
In tali circostanze, il Consiglio ritiene che debba essere vietata l'importazione nell'Unione europea di merci originarie delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, ad eccezione delle merci che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.
Si dovrebbero inoltre imporre restrizioni allo scambio di beni e tecnologie da utilizzare in taluni settori delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk. È opportuno vietare i servizi nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia o dell'esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, nonché i servizi connessi alle attività turistiche nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk.
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie delle zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie delle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui al paragrafo 1.
Art. 2
I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.
Art. 3
Art. 4
Art. 5
1. Sono vietati:
a) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1;
b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo;
c) la concessione di finanziamenti a entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1o per il fine documentato di finanziare tali entità;
d) la creazione di imprese in partecipazione con entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1;
e) la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.
2. I divieti di cui al paragrafo 1:
a) si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022; e
b) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 24 febbraio 2022.
3.
4. I divieti e le restrizioni di cui al presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori delle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1 se i relativi investimenti non sono destinati a entità in tali zone.
Art. 6
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione, diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni e tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno dell’Unione,
a) a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1; o
b) per l’utilizzo nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1, nei seguenti settori:
i) trasporti;
ii) telecomunicazioni;
iii) energia; e
iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
2.
La fornitura di:
a) assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1;
b) finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate,
è vietata.
2 bis. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a:
a) organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;
b) organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali l'Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni e le agenzie agiscono da partner umanitari dell'Unione, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;
c) organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1; o
d) agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.
2 ter.
Nei casi non contemplati dal paragrafo 2 bis e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni generali o specifiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché la fornitura di servizi e assistenza di cui al paragrafo 2, dopo aver accertato che tali beni, tecnologie, servizi e assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.
3.
4. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.
Art. 7
1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo.
1 -bis. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e servizi di consulenza informatica a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo.
1 -ter. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo.
1 -quater.
È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo.
L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente paragrafo.
1 -quinquies. È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione direttamente relativi a infrastrutture nelle zone non controllate dal governo nei settori di cui all’articolo 6, paragrafo 1, indipendentemente dall’origine dei beni e delle tecnologie;
b) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 1 -bis, 1 -ter e 1 -quater destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo;
c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 1 -bis, 1 -ter e 1 -quater destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo;
d) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione al software di cui al paragrafo 1 -quater e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tale software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nelle zone non controllate dal governo o per un uso nelle zone non controllate dal governo.
1 -sexies. I paragrafi 1 e 1 -bis non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
1 -septies. I paragrafi 1 e 1 -bis non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC del Consiglio1.
1 -octies. I paragrafi 1 -bis, 1 -ter e 1 -quater non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
1 -nonies. In deroga al paragrafo 1 -quater, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per il contributo di cittadini ucraini a progetti di open source internazionali.
1 -decies. In deroga ai paragrafi da 1 a 1 -quinquies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi di cui a detti paragrafi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
a) scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nelle zone non controllate dal governo;
c) il funzionamento delle organizzazioni internazionali che godono di immunità in virtù del diritto internazionale, ubicati nelle zone non controllate dal governo;
d) l’approvvigionamento energetico critico all’interno dell’Unione e l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
e) il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente;
f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo;
g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Ucraina, nell’Unione, tra l’Ucraina e l’Unione, e per i servizi dei centri di dati nell’Unione.
1 -undecies. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 -nonies e 1 -decies entro due settimane dal rilascio.
1 bis. I divieti di cui ai paragrafi da 1 a 1 -quinquies non si applicano a:
a) organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;
b) organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali l'Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni e le agenzie agiscono da partner umanitari dell'Unione, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;
c) organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1; o
d) agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.
1 ter.
Nei casi non contemplati dai paragrafi da 1 bis a 1 -quinquies e in deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni generali o specifiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza e servizi di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.
2.
3.
Art. 8
1. Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 1, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, purché:
a) sia necessaria per scopi ufficiali delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale situate nelle zone non controllate dal governo; o
b) sia connessa a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi sanitari o istituti d'insegnamento pubblici civili situati nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1; o
c) apparecchi o attrezzature per uso medico.
2. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per un'operazione in relazione alle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, purché l'operazione sia finalizzata alla manutenzione delle infrastrutture esistenti al fine di garantirne la sicurezza.
3.
Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e alle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7 qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di tali attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, incluse la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.
Art. 9
1. È vietata la fornitura, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi direttamente connessi alle attività turistiche nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1, compresi i servizi connessi al turismo marittimo.
2.
3.
Art. 9 bis
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro nelle zone non controllate dal governo o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nelle zone non controllate dal governo o per un uso nelle zone non controllate dal governo.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono necessari per:
a) l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano nelle zone non controllate dal governo o dei loro familiari diretti che le accompagnano;
b) gli scopi ufficiali delle organizzazioni internazionali nelle zone non controllate dal governo che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o
c) le attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nelle zone non controllate dal governo e che ricevono finanziamenti pubblici dall’Unione, dagli Stati membri o da paesi elencati nell’allegato.
Art. 9 ter
È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione dei divieti di cui alla presente decisione, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che la partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità.