Decisione (PESC) 2022/307 del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC1 relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.
In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC, e tenuto conto della persistente gravità della situazione in Bielorussia, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 28 febbraio 2023.
Le motivazioni o le informazioni relative a ventisette persone fisiche e a sette persone giuridiche inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2012/642/PESC dovrebbero essere modificate.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2023. 2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2) L'allegato I è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022 Per il Consiglio Il presidente A. Pannier-Runacher