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Decisione (UE) 2022/947 della Commissione del 1o marzo 2022 che approva il programma di risoluzione per la Sberbank banka d.d. [notificata con il numero C(2022) 1402] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/20101, in particolare l’articolo 18, paragrafo 7, secondo comma,

Il 1o marzo 2022 alle ore 17:26 il Comitato di risoluzione unico (SRB) ha trasmesso alla Commissione, a norma dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014, un programma di risoluzione per la Sberbank banka d.d., stabilita in Slovenia.

Nel programma di risoluzione l’SRB afferma che, nel caso della Sberbank banka d.d., sono soddisfatte tutte le condizioni per la risoluzione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 e valuta i motivi per i quali l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico.

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 il programma di risoluzione sottopone la Sberbank banka d.d. a risoluzione e prevede l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa all’ente soggetto a risoluzione. Il programma di risoluzione indica altresì i motivi per i quali tutti questi elementi sono adeguati.

La Commissione è d’accordo con il programma di risoluzione. In particolare, concorda con l’SRB sulle ragioni per le quali la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Il programma di risoluzione presentato dall’SRB dovrebbe pertanto essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il programma di risoluzione per la Sberbank banka d.d. è approvato.

Art. 2

Il Comitato di risoluzione unico è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2022 Per la Commissione Mairead McGuinness Membro della Commissione