Decisione di esecuzione (UE) 2022/460 della Commissione del 4 marzo 2022 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/788 che fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali [notificata con il numero C(2022) 1270] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 5, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 11, terzo comma,
Dal 2020 sono segnalate infezioni da virus SARS-CoV-2 nei visoni in alcuni Stati membri e paesi terzi ed è stato accertato che può verificarsi la trasmissione dall’uomo al visone e dal visone all’uomo. Per questo la decisione di esecuzione (UE) 2021/788 della Commissione2, fissa le norme armonizzate per la sorveglianza e segnalazione, all’interno dell’Unione, delle infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali.
Il periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/788 dovrebbe tenere conto dell’epidemiologia del virus SARS-CoV-2 in alcune specie animali. I focolai registrati nel 2021 e 2022 in stabilimenti che detengono visoni di diversi Stati membri indicano che la situazione epidemiologica è ancora in evoluzione ed è necessaria un’ulteriore valutazione dei rischi.
Data l’attuale situazione epidemiologica nell’Unione e in paesi terzi, il periodo di applicabilità della decisione di esecuzione (UE) 2021/788 dovrebbe quindi essere prorogato al fine di garantire la prosecuzione della raccolta di tutte le informazioni pertinenti tramite un sistema di sorveglianza e di segnalazione efficiente e armonizzato. La sorveglianza e la segnalazione armonizzate dovrebbero continuare fino a un’ulteriore valutazione dei rischi e delle misure di controllo disponibili.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/788.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2021/788, la data «31 marzo 2022» è sostituita dalla data «31 marzo 2023».
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione