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Decisione (UE) 2022/435 della Banca centrale europea dell’8 marzo 2022 che modifica la decisione 2010/275/UE riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica (BCE/2022/9)

Testo vigente

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 17 e 21,

La remunerazione di depositi detenuti presso la Banca centrale europea (BCE) come disposto dalla decisione 2010/275/UE della Banca centrale europea (BCE/2010/4)1 dovrebbe essere allineata alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7)2, al fine di garantire coerenza nella remunerazione di depositi assimilabili in tutto l’Eurosistema.

Pertanto, è opportuno modificare la decisione 2010/275/UE (BCE/2010/4) di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifica

L’articolo 5 della decisione 2010/275/UE (BCE/2010/4) è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Remunerazione Il conto acceso presso la BCE a nome dei prestatori è remunerato come segue: a) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è pari o superiore a zero (positivo), allo zero per cento oppure all’euro short-term rate (EURSTR), se inferiore; b) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è inferiore a zero (negativo), al tasso sui depositi presso la banca centrale oppure all’euro short-term rate (EURSTR), se inferiore.».

Art. 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si applica a decorrere dal 4 aprile 2022.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 marzo 2022 La presidente della BCE Christine Lagarde