Decisione (UE) 2022/426 del Consiglio del 14 marzo 2022 che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
É necessario garantire la complementarità con i pertinenti programmi finanziati dall'Unione europea, in particolare la missione dell’Unione Europea di assistenza alle frontiere fra la Moldova e l'Ucraina (EUBAM) e «EU4Border Security».
In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio1, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale con la Repubblica di Moldova riguardante le azioni svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica di Moldova.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda non partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio2; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo internazionale riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica di Moldova.
Art. 2
I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Art. 3
La Commissione è destinataria della presente decisione
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022 Per il Consiglio Il presidente É. Borne