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Decisione di esecuzione (UE) 2022/461 della Commissione del 15 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di trasporto e logistici nell’ambito di rescEU [notificata con il numero C(2022) 1685] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile1, in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU. Il meccanismo rescEU è una riserva di risorse a livello dell’Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l’insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché le risorse impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo.

Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») è stato recentemente rafforzato dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio2 che modifica la decisione n. 1313/2013/UE. La modifica intende ovviare ai limiti del meccanismo unionale emersi durante la pandemia di COVID-19 e sostenere più efficacemente gli Stati membri quando vengono colpiti contemporaneamente dalla stessa emergenza o catastrofe oppure da emergenze o catastrofi diverse.

Negli scorsi anni le operazioni di trasporto e logistiche sono state individuate come sfida in numerose operazioni di risposta del meccanismo unionale. Più di recente, la necessità di maggiore efficacia strategica in questo settore è emersa chiaramente allo scoppio e nelle fasi iniziali della pandemia di COVID-19, in particolare per quanto riguarda il trasporto di materiale medico, personale sanitario e pazienti. La mancanza di risorse di trasporto e logistiche sufficienti è stata individuata come ostacolo fondamentale alla capacità degli Stati membri di fornire o ricevere assistenza.

Di conseguenza, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, i trasporti e la logistica sono stati definiti settore prioritario dello sviluppo delle capacità di rescEU che va ad aggiungersi alla lotta aerea agli incendi boschivi, alla risposta sanitaria d’emergenza e agli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare.

I compiti principali dei mezzi di trasporto e logistici di rescEU dovrebbero consistere nel fornire servizi di trasporto di persone (compresi i pazienti o le squadre che partecipano alle operazioni di risposta), materiale o attrezzature, o loro combinazione, e servizi logistici correlati.

Dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che i mezzi di trasporto e logistici potrebbero essere polivalenti e andare ad aggiungersi ai già definiti mezzi aerei di rescEU.

A norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, i requisiti di qualità delle risorse di risposta che fanno parte di rescEU devono essere definiti di concerto con gli Stati membri.

È opportuno istituire mezzi di trasporto e logistici per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato, conformemente alle categorie di cui all’articolo 3 quinquies della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione3 e previa consultazione degli Stati membri.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:

  1. 1) l’articolo 2 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è così modificato:

      1. i) il sesto trattino è sostituito dal seguente: «— capacità di accoglienza,»;

      2. ii) è aggiunto il seguente settimo trattino: «— mezzi di trasporto e logistici.»;

    2. b) il paragrafo 2 è così modificato:

      1. i) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) capacità di accoglienza temporanea;»

      2. ii) è aggiunta la seguente lettera j): «j) mezzi di trasporto e logistici.»;

  2. 2) l’articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis Costi ammissibili nell’ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea e i mezzi di trasporto e logistici Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.»;

  3. 3) all’articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a j), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall’impatto molto elevato. 4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a j), nell’ambito del meccanismo unionale, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.»;

  4. 4) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022 Per la Commissione Janez Lenarčič Membro della Commissione