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Decisione di esecuzione (UE) 2022/464 del Consiglio del 21 marzo 2022 recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE relativamente all’autorizzazione concessa alla Repubblica di Slovenia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

L’articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE consente alla Slovenia di applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale a 25000 EUR.

Con la decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio2 la Slovenia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2015, a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE, e quindi a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 50000 EUR («misura speciale»). L’applicazione della misura speciale è stata prorogata due volte, da ultimo mediante decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio3, fino al 31 dicembre 2021.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 ottobre 2021 la Slovenia ha chiesto di essere ulteriormente autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024, data alla quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio4. Tale direttiva dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, gli Stati membri saranno autorizzati a esonerare dall’IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui volume d’affari annuo in uno Stato membro non supera la soglia di 85000 EUR o l’equivalente in valuta nazionale.

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 15 novembre 2021, ha trasmesso la domanda presentata dalla Slovenia agli altri Stati membri. Con lettera del 16 novembre 2021 la Commissione ha comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

Secondo le informazioni fornite dalla Slovenia, la misura speciale avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio5, la Slovenia non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2021 e successivi.

Tenuto conto che la misura speciale ha avuto un’incidenza positiva sulla riduzione degli oneri amministrativi relativi all’IVA e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Slovenia a continuare ad applicare la misura speciale.

L’applicazione della misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia attuale. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva, che modifica la direttiva 2006/112/CE, nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Slovenia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.

Al fine di evitare perturbazioni, la Slovenia dovrebbe essere autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2022, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2013/54/UE.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/54/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Art. 3

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles