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Decisione di esecuzione (UE) 2022/465 della Commissione del 21 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda le risorse per laboratori mobili e i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN nell’ambito di rescEU [notificata con il numero C(2022)1831] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile1, in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU; il meccanismo rescEU è una riserva di risorse a livello dell’Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l’insieme delle risorse esistenti a livello nazionale e quelle impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo.

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, la determinazione delle risorse di rescEU tiene conto dei rischi individuati ed emergenti, dell’insieme delle risorse e delle carenze a livello dell’Unione. Sono quattro i settori su cui dovrebbe concentrarsi in particolare rescEU, vale a dire: la lotta aerea agli incendi boschivi, gli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN), la risposta sanitaria d’emergenza, e i trasporti e la logistica.

La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione2 stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. La riserva rescEU comprende finora mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei, risorse per squadre mediche di emergenza, risorse per la costituzione di scorte di materiale medico e/o di dispositivi di protezione individuale, mezzi di decontaminazione CBRN, costituzione di scorte di mezzi CBRN, capacità di accoglienza temporanea e mezzi di trasporto e logistici.

Un’analisi dei rischi individuati ed emergenti nonché delle risorse e delle carenze a livello dell’UE rivela la necessità di sostenere le attività di protezione civile fornendo mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN sul campo per la risposta alle emergenze (ossia per attenuare gli effetti negativi delle sostanze CBRN sulla vita o la salute umane), per le attività di ricerca (ossia per determinare l’ubicazione delle sostanze CBRN al di fuori del controllo regolamentare), per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza (ossia per rispondere ad atti potenzialmente criminali o intenzionali non autorizzati che utilizzano o riguardano sostanze CBRN) e per la sorveglianza di eventi importanti (ossia per prevenire atti criminali o intenzionali non autorizzati che utilizzano sostanze CBRN).

I mezzi dovrebbero comprendere un sostegno a distanza nelle valutazioni tecniche per le attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN svolte nell’ambito del meccanismo unionale. Tale componente dovrebbe essere messa a disposizione delle autorità nazionali. Il sostegno a distanza potrebbe essere fornito da un’unica istituzione o da un gruppo di istituzioni specializzate.

I mezzi sono concepiti come pacchetto unico con un alto grado di scalabilità interna e modularità, che consenta, se necessario, di utilizzare separatamente i singoli componenti adattandoli, da un lato, alle attività di risposta alle emergenze, ricerca, risposta a episodi attinenti alla sicurezza o sorveglianza e, dall’altro, allo specifico pericolo o minaccia di natura chimica, biologica, radiologica o nucleare.

Dall’analisi dei rischi individuati ed emergenti, delle risorse e delle carenze a livello dell’Unione risulta inoltre che servono risorse per laboratori mobili. Il principale obiettivo delle risorse per laboratori mobili è assistere gli Stati membri in maniera flessibile e adattabile qualora le loro capacità di rilevare, analizzare o verificare agenti patogeni o sostanze CBRN siano sottoposte a una particolare pressione. Le risorse per laboratori mobili potrebbero essere incentrate su diverse specializzazioni con un alto livello di scalabilità, modularità e interoperabilità.

A norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, i requisiti di qualità di rescEU dovrebbero basarsi su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano. I requisiti di qualità per la componente biologica dei laboratori mobili dovrebbero pertanto basarsi sulla classificazione dei laboratori mobili per la risposta rapida3 elaborata dall’Organizzazione mondiale della sanità.

È opportuno istituire mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN e risorse per laboratori mobili per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato, conformemente alle categorie di cui all’articolo 3 quinquies della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 e previa consultazione degli Stati membri.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:

  1. (1) all’articolo 1 bis è aggiunto il punto 4 seguente: «(4) «sostegno a distanza», il processo di ottenere sostegno da soggetti che non sono mobilitati sul campo.»;

  2. (2) all’articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato:

    1. a) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) mezzi di trasporto e logistici;»;

    2. b) sono aggiunte le lettere seguenti: «k) mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN per la risposta alle emergenze, per le attività di ricerca, per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza e per la sorveglianza di eventi gravi; l) risorse per laboratori mobili.»;

  3. (3) l’articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis Costi ammissibili nell’ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea, i mezzi di trasporto e logistici, i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN e le risorse per laboratori mobili Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.»;

  4. (4) all’articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a l), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall’impatto molto elevato. 4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a l), nell’ambito del meccanismo unionale, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.»;

  5. (5) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022 Per la Commissione Janez Lenarčič Membro della Commissione