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Decisione di esecuzione (UE) 2022/622 della Commissione del 7 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda le norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica degli apparati per la misura dell’energia elettrica e degli interruttori per installazioni domestiche e similari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

A norma dell’articolo 13 della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, le apparecchiature elettriche che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I di detta direttiva, contemplati da tali norme o parti di esse.

Con decisione di esecuzione C(2016) 76413, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica a sostegno della direttiva 2014/30/UE.

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno elaborato la norma armonizzata EN IEC 62053-24:2021 e la relativa modifica, EN IEC 62053-24:2021/A11:2021, per i contatori statici per la componente alla frequenza fondamentale dell’energia reattiva (classi 0,5S, 1S, 1, 2 e 3).

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con comunicazione della Commissione (GU C 173 del 13.5.2016)4: EN 62053-21:2003, EN 62053-22:2003, EN 62053-23:2003 e EN 61009-1:2012.

Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate e relative modifiche seguenti: EN IEC 62053-21:2021 e EN IEC 62053-21:2021/A11:2021 per i contatori statici di energia attiva (c.a.) (classi 0,5, 1 e 2); EN IEC 62053-22:2021 e EN IEC 62053-22:2021/A11:2021 per i contatori statici di energia attiva (c.a.) (classi 0,1S, 0,2S e 0,5S); EN IEC 62053-23:2021 e EN IEC 62053-23:2021/A11:2021 per i contatori statici di energia reattiva (classi 2 e 3); EN 61009-1:2012 e EN 61009-1:2012/A13:2021 per gli interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari.

Insieme a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità delle norme armonizzate EN IEC 62053-24:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-24:2021/A11:2021, EN IEC 62053-21:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-21:2021/A11:2021, EN IEC 62053-22:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-22:2021/A11:2021, EN IEC 62053-23:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-23:2021/A11:2021 e EN 61009-1:2012, quale modificata dalla norma EN 61009-1:2012/A13:2021, alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641.

Le norme armonizzate EN IEC 62053-24:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-24:2021/A11:2021, EN IEC 62053-21:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-21:2021/A11:2021, EN IEC 62053-22:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-22:2021/A11:2021, EN IEC 62053-23:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-23:2021/A11:2021 e EN 61009-1:2012, quale modificata dalla norma EN 61009-1:2012/A13:2021, soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi, che sono stabiliti dalla direttiva 2014/30/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate e delle relative modifiche pertinenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione5 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/30/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche pertinenti dovrebbero essere inclusi in detto allegato.

È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate riportate di seguito che sono stati pubblicati con comunicazione della Commissione (GU C 173 del 13.5.2016): EN 62053-21:2003, EN 62053-22:2003, EN 62053-23:2003 e EN 61009-1:2012.

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere tali riferimenti in detto allegato.

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN IEC 62053-21:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-21:2021/A11:2021, EN IEC 62053-22:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-22:2021/A11:2021, EN IEC 62053-23:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-23:2021/A11:2021, e EN 61009-1:2012, quale modificata dalla norma EN 61009-1:2012/A13:2021, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate seguenti: EN 62053-21:2003, EN 62053-22:2003, EN 62053-23:2003 e EN 61009-1:2012.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326.

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen