diritto.io

Decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

viste le proposte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha concordato, in stretto coordinamento con i partner e gli alleati dell'Unione, ulteriori misure restrittive che avranno enormi e gravi conseguenze per la Russia a causa delle sue azioni.

Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/3292 che modifica i criteri di designazione al fine di includere le persone e le entità che forniscono un sostegno al governo della Federazione russa e ne traggono vantaggio, le persone ed entità che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, e le persone fisiche o giuridiche associate alle persone o entità inserite nell'elenco.

Nelle conclusioni del 24 marzo 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina viola palesemente il diritto internazionale e sta causando ingenti perdite di vite umane e numerosi feriti tra i civili e che l’Unione rimane pronta a colmare le lacune e a contrastare l'elusione effettiva e possibile delle misure restrittive già adottate, nonché a procedere rapidamente con ulteriori severe sanzioni coordinate nei confronti della Russia e della Bielorussia al fine di ostacolare le capacità russe di proseguire l'aggressione.

Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno imporre misure restrittive nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia e alle persone che forniscono un sostegno al governo della Federazione russa o traggono vantaggio dal governo della Federazione russa e nei confronti delle persone fisiche associate a tali persone, compresi i familiari che ne beneficiano indebitamente.

Il Consiglio ritiene inoltre che i ministri e i membri del «Consiglio popolare» delle cosiddette «Repubblica popolare di Donetsk» e «Repubblica popolare di Luhansk» dovrebbero essere soggetti a misure restrittive.

Il Consiglio ritiene inoltre che dovrebbero essere soggette a misure restrittive anche le società che forniscono un sostegno, materialmente o finanziariamente, al governo della Federazione russa e ne traggono vantaggio e che forniscono un sostegno materiale o finanziario ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Di conseguenza, 216 persone e 18 entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

Il Consiglio ritiene che debba essere introdotta una deroga per le rappresentanze diplomatiche relativamente al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate.

Il Consiglio ritiene che debba essere introdotto una deroga per determinate operazioni applicabile a talune entità elencate nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:

  1. 1) l'articolo 2 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione; o e) versati da o su un conto di una rappresentanza diplomatica, consolare, o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica, consolare o dell'organizzazione internazionale. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.»;

    2. b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54 e 55 di cui alla voce “Entità” dell'allegato, oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali entità, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per la cessazione entro il 24 agosto 2022 di operazioni, contratti o altri accordi, compresi i relativi rapporti bancari, conclusi con tali entità prima del 23 febbraio 2022.»;

    3. c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «9. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 79, 80, 81 e 82 di cui alla voce “Entità” dell'allegato, oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali entità, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per la cessazione entro il 9 ottobre 2022 di operazioni, contratti o altri accordi, compresi i relativi rapporti bancari, conclusi con tali entità prima dell'8 aprile 2022. 10. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato, dopo essersi accertate che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per la vendita e il trasferimento entro il 9 ottobre 2022 di diritti di proprietà su un'altra persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Unione, nel caso in cui tali diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato; e b) i proventi di tale vendita e trasferimento rimangano congelati.»;

  2. 2) L’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022 Per il Consiglio Il presidente J.-Y. Le Drian