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Decisione (UE) 2022/796 della Commissione del 12 maggio 2022 che approva, a nome dell’Unione europea, una modifica dell’allegato XVIII dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e all’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa al commercio1, in particolare l’articolo 4,

L’entrata in vigore dell’accordo che istituisce l’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra («l’accordo») è in sospeso.

Tuttavia l’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo prevede l’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa alle questioni commerciali. Di conseguenza la parte IV dell’accordo è applicata in via provvisoria dal 1o agosto 2013 all’Honduras, al Nicaragua e a Panama, dal 1o ottobre 2013 alla Costa Rica e a El Salvador e dal 1o dicembre 2013 al Guatemala.

L’articolo 247 dell’accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell’allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell’accordo dopo aver completato la procedura di opposizione e a seguito dell’esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti conformemente alle norme e alle procedure pertinenti che si applicano al Consiglio di associazione.

La Costa Rica ha presentato all’Unione una richiesta di aggiungere una nuova indicazione geografica nell’allegato XVIII, parte B, dell’accordo. L’Unione ha completato la procedura di opposizione e l’esame di tale nuova indicazione geografica.

El Salvador ha presentato all’Unione una richiesta di aggiungere dieci nuove indicazioni geografiche nell’allegato XVIII, parte B, dell’accordo. L’Unione ha completato la procedura di opposizione e l’esame di tali nuove indicazioni geografiche.

A norma dell’articolo 6 dell’accordo, il Consiglio di associazione istituito a norma dell’articolo 4 dell’accordo ha il potere di modificare l’elenco delle indicazioni geografiche di cui all’allegato XVIII dell’accordo.

L’articolo 274 dell’accordo istituisce un sottocomitato per la proprietà intellettuale che può raccomandare, per l’approvazione da parte del Consiglio di associazione, le modifiche dell’elenco delle indicazioni geografiche di cui all’allegato XVIII dell’accordo.

Il 13 giugno 2022 il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha valutato le informazioni relative all’indicazione geografica supplementare della Costa Rica e di El Salvador e ha raccomandato al Consiglio di associazione di modificare di conseguenza l’allegato XVIII, parte B, dell’accordo.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XVIII, parte B, dell’accordo e approvare tali modifiche a nome dell’Unione,

DECIDE:

Art. 1

Le modifiche dell’allegato XVIII, parte B, dell’accordo di cui al progetto di decisione del Consiglio di associazione sono approvate a nome dell’Unione.

Il progetto di decisione del Consiglio di associazione è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il rappresentante dell’Unione in seno al Consiglio di associazione è autorizzato ad approvare la decisione del Consiglio di associazione a nome dell’Unione.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Una volta adottata, la decisione del Consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2022 Per la Commissione Janusz Wojciechowski Membro della Commissione