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Decisione (PESC) 2022/847 del Consiglio del 30 maggio 2022 a sostegno degli sforzi volti a prevenire e combattere la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto nelle Americhe

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell’Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali (Small Arms & Light Weapons — «SALW») e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell’UE sulle SALW»), che stabilisce le linee guida per l’azione dell’Unione nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW).

A livello regionale, la strategia dell’UE sulle SALW impegna l’Unione e i suoi Stati membri a fornire assistenza agli altri paesi per migliorare la gestione e la sicurezza delle scorte in loro possesso tramite il potenziamento dei quadri legislativi e amministrativi nazionali e il rafforzamento delle istituzioni che disciplinano il rifornimento e la gestione leciti delle scorte di SALW e di munizioni per le forze di difesa e di sicurezza.

Nella strategia dell’UE sulle SALW si osserva che l’Unione cercherà sinergie con gli Stati americani e le organizzazioni regionali pertinenti per ridurre la proliferazione e il traffico illegali delle SALW onde ridurre la violenza armata e le attività criminali.

L’America latina e i Caraibi sono stati gravemente colpiti dalla proliferazione e accumulazione eccessiva di SALW. Il continente americano continua a essere una delle regioni più violente del mondo. Secondo l’ultimo studio globale sugli omicidi condotto dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (United Nations Office on Drugs and Crime — UNODC) nel 2017, la regione ha fatto registrare un tasso di omicidi pari a 17,2 ogni 100000 abitanti, ossia quasi tre volte la media mondiale. Nella stragrande maggioranza dei casi gli omicidi sono commessi con armi da fuoco, il che fa della lotta contro la proliferazione e il traffico illecito di armi e munizioni e della prevenzione di tali fenomeni una delle priorità dell’agenda inter-americana.

In linea con la strategia dell’UE sulle SALW, l’Unione rafforzerà il dialogo e la cooperazione con le organizzazioni regionali attive nel controllo delle SALW allineando le proprie attività alle strategie e ai piani d’azione regionali.

L’Organizzazione degli Stati americani (OAS) funge da segretariato della Convenzione inter-americana contro la fabbricazione illecita ed il traffico di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini (Convention against Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and Other Related Materials — CIFTA), e coordina e attua le iniziative regionali di lotta contro le SALW illegali nelle Americhe.

L’Unione ha precedentemente sostenuto le attività dell’OAS mediante la decisione (PESC) 2018/2010 del Consiglio1 a sostegno delle attività di lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti delle SALW e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi. A tale riguardo, l’Unione ha deciso di finanziare tale iniziativa proprio per ridurre la violenza armata e le attività criminali.

Il 30 giugno 2018 la terza conferenza delle Nazioni Unite di revisione dei progressi compiuti nell’attuazione del programma d’azione dell’ONU contro le armi leggere e di piccolo calibro illegali ha adottato un documento finale in cui gli Stati hanno rinnovato il loro impegno a prevenire e a combattere la diversione delle armi leggere e di piccolo calibro. Gli Stati hanno ribadito la loro volontà di perseguire la cooperazione internazionale e di rafforzare quella regionale migliorando il coordinamento, le consultazioni, lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa, coinvolgendo le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali, come pure le autorità di contrasto, le autorità incaricate dei controlli di frontiera nonché le autorità preposte al rilascio delle licenze di esportazione e importazione.

Nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile si afferma che la lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro è necessaria per il raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi quelli relativi a pace, giustizia e istituzioni forti, riduzione della povertà, crescita economica, salute, parità di genere e città sicure. Pertanto, con l’obiettivo di sviluppo sostenibile 16.4, tutti gli Stati si sono impegnati a ridurre in maniera significativa i flussi finanziari illeciti e i flussi illegali di armi.

Nella sua agenda per il disarmo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune) presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale delle Nazioni Unite ha invitato a contrastare l’eccessiva accumulazione e il commercio illegale di armi convenzionali e a sostenere l’adozione di approcci nazionali per quanto riguarda le armi di piccolo calibro.

La seconda fase (fase II), in continuità con i precedenti sforzi dell’Unione, mantiene il paradigma del multilateralismo e delle sinergie tra l’Unione e l’OAS e integra il lavoro globale dell’Unione in questo settore, indirizzandosi a una regione gravemente colpita dalla proliferazione, dall’eccessiva accumulazione e dal traffico di SALW,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. In vista dell’attuazione della strategia dell’UE sulle SALW, la presente decisione mira ad affrontare la violenza armata nelle Americhe. A tal fine l’Unione finanzia il progetto descritto nell’allegato, il cui obiettivo è contrastare la proliferazione e il traffico illecito di armi da fuoco e munizioni e impedire l’uso di armi da fuoco nelle comunità fortemente interessate.

2. Conformemente al paragrafo 1, gli obiettivi della presente decisione sono i seguenti:

  1. a) rafforzare il quadro normativo nazionale in materia di armi da fuoco, tenendo conto delle normative e buone prassi internazionali;

  2. b) migliorare la capacità operativa delle autorità nazionali di marchiare, rintracciare, conservare e distruggere le armi da fuoco;

  3. c) ottimizzare il controllo delle armi di piccolo calibro attraverso il ricorso al meccanismo regionale di comunicazione sui trasferimenti leciti di armi da fuoco e munizioni (Mechanism on Licit Transfers of Firearms and Ammunition — MCTA);

  4. d) rafforzare la resilienza delle comunità alla violenza da armi da fuoco e ridurre l’accesso alle armi da fuoco illegali e/o indesiderate;

  5. e) elaborare una tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco per dotare i paesi di uno strumento pratico di gestione, tramite un approccio regionale, coordinato e basato su dati concreti.

3. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è a cura dell’OAS.

3. L’OAS svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine, l’AR definisce le necessarie modalità con l’OAS.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione è pari a 4240906 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude la necessaria convenzione di sovvenzione d’accordo con l’OAS. La convenzione di sovvenzione stabilisce che l’OAS deve assicurare al contributo dell’Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di sovvenzione di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione della convenzione di sovvenzione.

Art. 4

1. L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dall’OAS. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione della convenzione di sovvenzione di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine di sei mesi.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022 Per il Consiglio Il presidente C. Colonna