Decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC1, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un’operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese, anche a partire dal territorio della Bielorussia, che rappresenta una palese violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina.
Il 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/3562, che ha modificato il titolo della decisione 2012/642/PESC e introdotto ulteriori misure restrittive in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina.
Nelle conclusioni del 24 marzo 2022, il Consiglio europeo ha dichiarato che l’Unione rimane pronta a procedere rapidamente con ulteriori severe sanzioni coordinate nei confronti della Russia e della Bielorussia al fine di ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire la guerra di aggressione.
Alla luce della gravità della situazione, è opportuno ampliare l’elenco degli enti creditizi bielorussi e loro controllate bielorusse soggetti a misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria. È inoltre opportuno ampliare l’elenco delle entità soggette a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1) l’articolo 2 sexvicies è sostituito dal seguente: «Articolo 2 sexvicies 1. È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell’allegato V o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato V. 2. Per ogni persona giuridica, entità o organismo di cui all’allegato V, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato V.»;
2) gli allegati II e V della decisione 2012/642/PESC sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022 Per il Consiglio Il presidente C. Colonna