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Decisione (UE) 2022/1007 del Consiglio del 20 giugno 2022 sulla conclusione a nome dell’Unione dell’accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207 e l’articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

A norma della decisione (UE) 2016/2079 del Consiglio2, l’accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra («accordo»), è stato firmato il 5 ottobre 2016, e alcune sue disposizioni sono applicate in via provvisoria in conformità dell’articolo 58 dell’accordo, in attesa della sua entrata in vigore.

L’accordo intende rafforzare la cooperazione in un’ampia gamma di settori politici, compresi i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro il terrorismo, la cooperazione in materia economica e commerciale, la salute, l’ambiente, i cambiamenti climatici, l’energia, l’istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione del rischio di catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giudiziaria e la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione.

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, è approvato, a nome dell’Unione3.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 58, paragrafo 1 dell’accordo4.

Art. 3

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza copresiede il comitato misto di cui all’articolo 53 dell’accordo.

L’Unione o, se del caso, l’Unione e gli Stati membri, sono rappresentati nel comitato misto, in funzione della questione trattata.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2022 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles