Decisione di esecuzione (UE) 2022/1028 della Commissione del 27 giugno 2022 che modifica la decisione (UE) 2021/355 per quanto riguarda determinati impianti in Danimarca, Francia e Svezia iscritti nell'elenco degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE [notificata con il numero C(2022) 4289] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 11,
In seguito alla presentazione delle misure nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2021/3552 relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra. La decisione respinge l'iscrizione di determinati impianti e dei dati corrispondenti negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, escludendoli così dall'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione (EU ETS).
Gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa sono stati esclusi dall'EU ETS, conformemente all'allegato I, punto 1, della direttiva 2003/87/CE. Questa disposizione è stata introdotta nella direttiva ETS dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 e dalla sua messa in applicazione il 1° gennaio 2013 ha ridefinito l'ambito di applicazione dell'EU ETS. L'iscrizione degli impianti che utilizzavano esclusivamente biomassa per tutti gli anni del periodo di riferimento deve pertanto essere respinta, anche se figuravano nell'elenco conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
La Commissione è stata informata del fatto che la Svezia aveva erroneamente incluso nelle proprie misure nazionali di attuazione l'impianto SE-207651. Tale impianto utilizza esclusivamente biomassa e pertanto avrebbe dovuto essere escluso dall'ambito di applicazione dell'EU ETS.
A seguito di una richiesta della Commissione, la Danimarca ha confermato che gli impianti DK-65, DK-66 e DK-135 non hanno generato emissioni da combustibili fossili nel periodo di riferimento 2014-2018. Tali impianti utilizzano esclusivamente biomassa e avrebbero quindi dovuto essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'EU ETS.
È pertanto opportuno respingere l'iscrizione degli impianti DK-65, DK-66, DK-135 e SE-207651 negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE per tutti gli anni del periodo di riferimento, anche se figuravano nell'elenco a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della Commissione, la Francia ha comunicato che i due impianti FR-206164 e FR-206032 producono solo polimeri. Nessuno dei due genera emissioni dirette di CO2 poiché entrambi importano il calore necessario per la produzione da un altro impianto dell'EU ETS. Nella sentenza nella causa C-577/164 la Corte di giustizia ha stabilito che un impianto di produzione dei polimeri cui il calore necessario ai fini della produzione venga fornito da un impianto terzo non ricade nel sistema di scambio di quote di emissioni qualora non generi emissioni dirette di CO2. L'iscrizione di tali impianti negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE dovrebbe pertanto essere respinta.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/355,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (UE) 2021/355 della Commissione è così modificata:
(1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. L'iscrizione degli impianti ripresi all'allegato IV della presente decisione negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE e i dati corrispondenti sulle quote assegnate a tali impianti a titolo gratuito, trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva, sono respinti.»;
(2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
(3) è aggiunto, come allegato IV, il testo di cui all'allegato II della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2022 Per la Commissione Frans Timmermans Vicepresidente esecutivo