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Decisione (UE) 2022/1222 del Consiglio del 12 luglio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Assemblea dell’Unione particolare di Lisbona

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’Unione europea («Unione») è parte contraente dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche1 («atto di Ginevra»), entrato in vigore il 26 febbraio 2020. Ai sensi dell’articolo 21 dell’atto di Ginevra, le parti contraenti sono membri dell’Unione particolare («Unione di Lisbona») istituita dall’accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine («accordo di Lisbona»). Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), punto iii), dell’atto di Ginevra, spetta all’Assemblea dell’Unione di Lisbona modificare il regolamento di esecuzione nell’ambito dell’atto di Ginevra.

L’entrata in vigore dell’atto di Ginevra ha messo in luce la necessità di prendere in considerazione modifiche del regolamento di esecuzione comune nell’ambito dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra («regolamento di esecuzione comune») al fine di semplificare e snellire le procedure previste dal sistema di Lisbona per la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche («sistema di Lisbona»), anche al fine di fornire maggiore chiarezza agli utenti del sistema di Lisbona.

Nel corso delle assemblee generali dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») che si terranno dal 14 al 22 luglio 2022, l’Assemblea dell’Unione di Lisbona sarà invitata ad adottare modifiche del regolamento di esecuzione comune.

Nella sua quarta sessione, tenutasi a Ginevra dal 14 al 16 giugno 2022, il gruppo di lavoro per lo sviluppo del sistema di Lisbona («gruppo di lavoro di Lisbona») ha raccomandato all’Assemblea dell’Unione di Lisbona di adottare varie modifiche del regolamento di esecuzione comune, proposte dal segretariato dell’OMPI e modificate dal gruppo di lavoro di Lisbona.

Una modifica proposta in relazione alla regola 7, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione comune garantisce che solo le modifiche relative alla regola 5, paragrafo 2, siano soggette al pagamento della tassa di cui alla regola 8, paragrafo 1, punto ii), in relazione al trasferimento di una denominazione di origine dall’accordo di Lisbona all’atto di Ginevra. Tale adattamento faciliterebbe l’adesione all’atto di Ginevra di Stati che sono parti dell’accordo di Lisbona.

Una modifica proposta in relazione alla regola 8, paragrafo 1, punto ii), del regolamento di esecuzione comune limiterebbe a 800 CHF le tasse per diverse modifiche presentate nel quadro della stessa richiesta. Questo migliorerebbe l’attrattiva del sistema di Lisbona preservandone al contempo la sostenibilità finanziaria.

Una modifica proposta in relazione alla regola 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione comune chiarirebbe che il principio generale ivi fissato si applica a tutti i rifiuti ricevuti a norma della regola 9, paragrafo 1, lettera b), che dovrebbe essere letta in combinato disposto con la regola 9, paragrafo 1, lettera c).

Le modifiche proposte in relazione alla regola 15, paragrafo 1, punti i) e ii), del regolamento di esecuzione comune snellirebbero la procedura relativa alla richiesta di iscrizione di una modifica presentata all’Ufficio internazionale dell’OMPI.

La soppressione proposta della regola 15, paragrafo 1, punto vi), e la modifica proposta in relazione alla regola 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune garantirebbero che, in caso di ritiro della rinuncia connessa alla regola 6, paragrafo 1, lettera d), concernente un’irregolarità riguardante un requisito basato su una notifica effettuata ai sensi della regola 5, paragrafo 3 o 4, oppure su una dichiarazione effettuata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, non sarà più richiesto il pagamento della tassa per una modifica. In caso di rinuncia ai sensi della regola 6, paragrafo 1, lettera d), il ritiro della rinuncia sarà soggetto alla correzione dell’irregolarità.

Le modifiche proposte in relazione al regolamento di esecuzione comune dovrebbero entrare in vigore il 1o gennaio 2023 e dovrebbero semplificare e snellire le procedure previste dal sistema di Lisbona e fornire maggiore chiarezza agli utenti, il che è nell’interesse degli utenti, dei beneficiari e dei portatori di interessi del sistema di Lisbona nell’Unione.

L’Unione dovrebbe pertanto sostenere l’adozione di tali modifiche.

Inoltre, prendendo atto delle posizioni espresse dalle delegazioni in occasione della quarta sessione del gruppo di lavoro di Lisbona per quanto riguarda la regola 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune, e nel quadro delle conclusioni della riunione del gruppo di lavoro, la presidenza ha invitato la delegazione dell’Unione a presentare a tempo debito una proposta scritta in vista di un esame più approfondito nella prossima sessione del gruppo di lavoro.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea dell’Unione di Lisbona,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione dell’Assemblea dell’Unione di Lisbona nell’ambito delle assemblee generali dell’OMPI che si terranno dal 14 al 22 luglio 2022 è di sostenere l’adozione delle modifiche del regolamento di esecuzione comune di cui alla sezione 1 dell’allegato della presente decisione.

I rappresentanti dell’Unione possono inoltre approvare modifiche delle modifiche proposte, purché non si tratti di modifiche sostanziali.

In preparazione della prossima sessione del gruppo di lavoro di Lisbona, l’Unione presenta al segretariato dell’OMPI una proposta scritta in cui si suggeriscono modifiche in relazione alla regola 5 del regolamento di esecuzione comune, il cui testo figura nella sezione 2 dell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. Stanjura