Decisione (UE) 2022/1242 del Consiglio del 18 luglio 2022 recante modifica del regolamento interno del Consiglio
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,
L’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio1 dispone che gli atti del Consiglio relativi a una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) decidano all’unanimità di ricorrere a tale procedura.
Al fine di garantire la continuità del processo decisionale del Consiglio nelle circostanze eccezionali dovute alla pandemia di COVID-19, per cui le sessioni del Consiglio non potevano essere tenute regolarmente, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/4302 che ha introdotto una deroga temporanea rinnovabile all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio per quanto riguarda le decisioni di ricorrere alla procedura scritta normale, ove tali decisioni siano adottate dal Coreper. Durante il periodo di applicazione della decisione (UE) 2020/430, il Coreper doveva adottare la decisione di ricorrere alla procedura scritta normale conformemente alla modalità di votazione applicabile per l’adozione dell’atto del Consiglio interessato. La deroga di cui sopra ha formato oggetto di dodici proroghe del Consiglio, giustificate dal protrarsi delle circostanze eccezionali dovute alla pandemia di COVID-19. La proroga più recente, introdotta dalla decisione (UE) 2022/321 del Consiglio3, è scaduta il 30 giugno 2022.
Nonostante il miglioramento della situazione generale connessa alla pandemia di COVID-19, il ricorso alla deroga prevista all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio negli ultimi due anni e i recenti eventi internazionali che hanno richiesto un’azione urgente dimostrano l’importanza per il Consiglio di poter continuare a ricorrere a tale strumento in futuro.
Pertanto, sulla base dell’esperienza acquisita nel garantire con successo e in modo efficiente la continuità del processo decisionale del Consiglio durante la pandemia di COVID-19, considerata l’elevata probabilità che si presentino in futuro situazioni che richiedono un’azione urgente e coerentemente con il ruolo del Coreper nel preparare i lavori del Consiglio e vigilare sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell’Unione, è opportuno disporre che le decisioni di ricorrere alla procedura scritta normale, ove adottate dal Coreper, siano adottate conformemente alla modalità di votazione applicabile per l’adozione dell’atto del Consiglio interessato.
È opportuno ricorrere alla procedura scritta normale su decisione del Coreper solo nelle circostanze che richiedono un’azione urgente e tale ricorso dovrebbe essere preceduto da un’accurata preparazione in sede di Coreper al fine di garantire nella massima misura possibile, tra l’altro, il coordinamento nazionale, la trasparenza pubblica e il coinvolgimento dei parlamenti nazionali conformemente alle pratiche degli Stati membri.
È opportuno pertanto modificare il regolamento interno del Consiglio, conformemente all’articolo 240, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
A norma dell’articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, l’articolo 240 TFUE si applica alla Comunità europea dell’energia atomica,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli atti del Consiglio relativi a una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio decida all’unanimità di ricorrere a tale procedura oppure qualora il Coreper decida di ricorrere a tale procedura conformemente alla modalità di votazione applicabile per l’adozione dell’atto del Consiglio interessato. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura; in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura.».
Art. 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles