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Decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 48 persone e 9 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

È inoltre opportuno introdurre un'ulteriore deroga al congelamento di beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone ed entità designate per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

Data la determinazione dell'Unione di evitare e combattere in tutto il mondo l'insicurezza alimentare e al fine di evitare interruzioni nei canali di pagamento dei prodotti agricoli, è altresì opportuno introdurre una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di banche designate.

È altresì opportuno introdurre una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione per la liquidazione ordinata di operazioni, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, con una banca designata.

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:

  1. 1) l'articolo 2 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 31 dicembre 2022, o entro sei mesi dalla data di designazione nell'allegato, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencati nell'allegato; e»;

    2. b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «14. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce numero 108 alla rubrica "Entità" dell'allegato o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 22 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tale entità prima del 21 luglio 2022. 15. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione dell'entità inserita in elenco alla voce 108 sotto la rubrica “Entità” dell'allegato di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare entro il 31 ottobre 2022 una vendita e un trasferimento in corso di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale entità in una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell'Unione. 16. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di determinate risorse economiche congelate dopo aver stabilito che: a) lo svincolo di tali risorse economiche è necessario per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; e b) i proventi risultanti dallo svincolo di tali risorse economiche sono congelati. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione. 17. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 e 108 di cui alla rubrica “Entità” dell'allegato o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.»;

  2. 2) le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022 Per il Consiglio Il presidente M. Bek