Decisione (UE) 2023/1683 della Commissione del 26 luglio 2022 relativa alla misura SA 26494 2012/C (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell'operatore dell'aeroporto di La Rochelle e di alcune compagnie aeree che operano in tale aeroporto [notificata con il numero C(2022) 5145] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1. I contratti di servizi aeroportuali stipulati tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Ryanair rispettivamente il 1° febbraio 2007 e il 13 gennaio 2010 non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il contratto di servizi aeroportuali stipulato tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Aer Arann relativo al collegamento per Cork (Irlanda) non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Il contratto di servizi aeroportuali stipulato tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Flybe il 18 marzo 2009 relativo al collegamento per Glasgow (Scozia) non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Le attività promozionali e le spese di comunicazione riguardanti la compagnia Buzz menzionate nella relazione della CRC non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. I presunti servizi di marketing acquistati presso la compagnia easyJet citati nella relazione della CRC non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 3
1. Le seguenti misure, che contengono aiuti di Stato illegali concessi dalla Francia congiuntamente a Ryanair e a Airport Marketing Services, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno:
a) il contratto di servizi aeroportuali stipulato tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Ryanair il 10 dicembre 2003 e il contratto di marketing sottoscritto tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Ryanair il 1° dicembre 2003;
b) il contratto di marketing stipulato tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Ryanair il 1° gennaio 2004;
c) i contratti di servizi aeroportuali stipulati tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Ryanair il 1° maggio 2006 e i contratti di marketing sottoscritti tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Airport Marketing Services il 1° aprile 2006;
d) la clausola aggiuntiva, del 1° giugno 2007, al contratto di marketing stipulato tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Airport Marketing Services il 1° aprile 2006;
e) il contratto di marketing stipulato tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Airport Marketing Services il 21 settembre 2007;
f) i contratti di marketing stipulati tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Airport Marketing Services il 17 settembre 2009;
g) la clausola aggiuntiva, del 1° febbraio 2010, al contratto di servizi aeroportuali stipulato tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Ryanair il 13 gennaio 2010 e il contratto di marketing sottoscritto tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Airport Marketing Services il 25 febbraio 2010;
h) la clausola aggiuntiva, del 23 giugno 2010, al contratto di marketing stipulato tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Airport Marketing Services il 25 febbraio 2010;
i) la clausola aggiuntiva, del 28 gennaio 2011, al contratto di servizi aeroportuali stipulato tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Ryanair il 13 gennaio 2010 e la clausola aggiuntiva, dell'11 febbraio 2011, al contratto di marketing sottoscritto tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Airport Marketing Services il 25 febbraio 2010;
j) la clausola aggiuntiva, dell'11 febbraio 2011, al contratto di marketing stipulato tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Airport Marketing Services il 25 febbraio 2010.
2. Gli aiuti di Stato illegali concessi dalla Francia a favore di Jet2 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo del contratto di servizi aeroportuali e di marketing stipulato il 4 luglio 2008 tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Jet2 sono incompatibili con il mercato interno.
Art. 4
1. La Francia è tenuta a farsi rimborsare dai beneficiari gli aiuti di Stato di cui all'articolo 3. Ryanair e Airport Marketing Services sono tenute in solido al rimborso degli aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Francia annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.