Decisione (UE) 2023/2505 del Consiglio del 26 luglio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine per quanto riguarda le consultazioni di cui all’articolo 63, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra1 («accordo»), è stato concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
L’articolo 63, paragrafo 3, dell’accordo prevede una procedura di consultazione in caso di rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale. A norma dell’articolo 121, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine («comitato») istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo può adottare decisioni o raccomandazioni sulle procedure di consultazione di cui all’articolo 63, paragrafo 3, dell’accordo. A norma dell’articolo 10 dell’accordo, le decisioni adottate dal comitato sono vincolanti per le parti dell’accordo.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato, poiché la decisione di questo sulle regole di consultazione di cui all’articolo 63, paragrafo 3, dell’accordo avrà effetti giuridici.
Stabilire regole per la procedura di consultazione di cui all’articolo 63, paragrafo 3, dell’accordo dovrebbe fare chiarezza e garantire la trasparenza per i casi in cui la parte importatrice decida di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto della parte esportatrice a fronte del parere favorevole di quest’ultima che ne conferma il carattere originario.
La posizione dell’Unione in sede di comitato dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine («comitato») istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, si basa sul progetto di decisione del comitato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022 Per il Consiglio Il presidente J. Síkela