Decisione (UE) 2022/1350 del Consiglio del 29 luglio 2022 che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
In circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio1 prevede che l’Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo sullo status con la Repubblica di Macedonia del Nord riguardante le azioni svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio di tale paese.
Tali negoziati dovrebbero basarsi sul progetto di accordo sullo status siglato nel 2018 dall’Unione e dalla Repubblica di Macedonia del Nord, tenendo conto nel contempo delle modifiche del quadro giuridico introdotte dal regolamento (UE) 2019/1896, in particolare in materia di diritti fondamentali, protezione dei dati, privilegi e immunità e prevenzione delle frodi, e dei cambiamenti derivanti dall’accordo di Prespa2. È opportuno che l’accordo sullo status sia redatto in duplice esemplare nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea e in lingua macedone, tutti i testi facenti ugualmente fede.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio3. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, per un accordo sullo status con la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord.
Art. 2
I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Art. 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2022 Per il Consiglio Il presidente M. Bek