Decisione di esecuzione (UE) 2022/1489 della Commissione del 7 settembre 2022 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dello spinosad ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
Lo spinosad è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.
L'approvazione dello spinosad ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («l'approvazione») scadrà il 31 ottobre 2022. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 27 aprile 2021 e il 28 aprile 2021 sono state presentate due domande di rinnovo dell'approvazione («le domande»).
Il 13 settembre 2021 l'autorità di valutazione competente dei Paesi Bassi ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa delle domande. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa delle domande entro 365 giorni dalla loro convalida.
L'autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che i richiedenti forniscano dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame delle domande. Tenuto conto dei termini per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure del tempo necessario per decidere se l'approvazione dello spinosad ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 possa essere rinnovata, la data di scadenza dovrebbe essere posticipata al 30 aprile 2025.
In seguito alla posticipazione della data di scadenza dell'approvazione, lo spinosad rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La data di scadenza dell'approvazione dello spinosad ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE è posticipata al 30 aprile 2025.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen