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Decisione (PESC) 2022/1626 del Consiglio del 20 settembre 2022 recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC1 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana.

Il Consiglio ritiene che il titolo della decisione 2013/798/PESC debba essere modificato.

Il 29 luglio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2648 (2022). Tale risoluzione proroga le misure e modifica le deroghe concernenti l’embargo sulle armi.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

  1. 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana»;

  2. 2) l’articolo 2 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e di materiale connesso introdotti nella CAR dalle forze ciadiane o sudanesi destinati unicamente all’uso da parte delle pattuglie internazionali della forza tripartita istituita a Khartoum il 23 maggio 2011 dalla CAR, dal Ciad e dal Sudan con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle zone di frontiera comuni, in cooperazione con la MINUSCA, previa notifica al comitato;»;

    2. b) al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, nonché alla fornitura della relativa assistenza, alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche civili preposte all’applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, veicoli o attrezzature siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, previa notifica al comitato; oppure»;

    3. c) al paragrafo 1, la lettera h) è soppressa;

    4. d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri informano il comitato prima della consegna di qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, secondo quanto consentito dal paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g).».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022 Per il Consiglio Il presidente M. Bek