diritto.io

Decisione (UE) 2022/1910 del Consiglio del 29 settembre 2022 relativa alla conclusione delle modifiche dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

L’Unione è parte dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («accordo»), concluso dall’Unione con decisione 92/580/CEE del Consiglio1, nonché membro dell’Organizzazione internazionale dello zucchero («ISO»).

Sulla base dell’autorizzazione concessa con le decisioni (UE) 2017/22422 e (UE) 2019/21363 del Consiglio, la Commissione, a nome dell’Unione, ha avviato i negoziati con altri membri dell’ISO per modificare l’accordo, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

I negoziati sulle modifiche dell’accordo sono stati completati e la formulazione di tali modifiche è stata approvata dal Consiglio internazionale dello zucchero («ISC») nel corso della sua 57a sessione nel novembre 2020 e della sua 58a sessione nel giugno 2021.

Le modifiche dell’accordo convenute nel corso dei negoziati possono essere raccomandate ai membri dell’ISO dall’ISC, secondo la procedura di cui all’articolo 44 dell’accordo.

La decisione (UE) 2021/1851 del Consiglio4 ha autorizzato la Commissione a votare a favore della raccomandazione inviata ai membri dell’ISO di modificare l’accordo durante la votazione speciale svoltasi in occasione della 59a sessione dell’ISC nel novembre 2021. L’ISC ha votato all’unanimità a favore delle modifiche dell’accordo.

A norma dell’articolo 44, paragrafo 1, dell’accordo, ciascun membro ISO notifica al depositario la propria accettazione delle modifiche dell’accordo.

È opportuno che le modifiche dell’accordo siano approvate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le modifiche dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («accordo») sono approvate a nome dell’Unione.

Il testo delle modifiche dell’accordo sono accluse alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 44, paragrafo 1, dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo modificato.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. Síkela