Decisione (UE) 2022/1912 del Consiglio del 29 settembre 2022 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno in merito all’adozione del regolamento rivisto concernente il personale di navigazione sul Reno
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione firmata il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, è entrata in vigore il 14 aprile 1967 («convenzione»).
A norma dell’articolo 17 della convenzione, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (Central Commission for the Navigation of the Rhine – «CCNR») può stabilire obblighi riguardanti il settore delle qualifiche professionali.
Si prevede che nei prossimi mesi la CCNR adotterà mediante procedura scritta una risoluzione che modificherà il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (Regulations for Rhine Navigation Personnel –«RPN») per tenere conto della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio1. Affinché i certificati di qualifica, i libretti di navigazione o i giornali di bordo rilasciati in conformità di tale regolamento siano validi sulle vie navigabili interne dell’Unione, l’RPN deve stabilire obblighi identici a quelli di tale direttiva.
Sebbene la direttiva (UE) 2017/2397 accetti la coesistenza del quadro giuridico dell’Unione e di quello della CCNR, l’efficacia di tale direttiva non deve essere compromessa. Le disposizioni dell’RPN, in particolare quelle di cui all’articolo 3.02, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 5.01, paragrafo 6, all’articolo 13.01 e all’articolo 13.03, si applicano pertanto fatta salva l’applicazione della direttiva (UE) 2017/2397 sulle vie navigabili interne dell’Unione quando tale direttiva stabilisce obblighi sullo stesso argomento. In particolare, gli Stati membri che sono membri della CCNR devono applicare la procedura per l’individuazione dei tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2017/2397.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CCNR in quanto l’adozione dell’RPN rivisto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare della direttiva (UE) 2017/2397.
La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere di approvare l’adozione di una versione dell’RPN che contenga obblighi identici a quelli della direttiva (UE) 2017/2397, fatte salve le modifiche di cui all’allegato della presente decisione.
L’Unione europea non è membro della CCNR. La posizione dell’Unione dovrebbe essere espressa congiuntamente dagli Stati membri che sono membri della CCNR nell’interesse dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. Síkela