Decisione (PESC) 2022/1907 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Il 21 settembre 2022, nonostante i numerosi appelli della comunità internazionale alla Federazione Russa per la cessazione immediata dell'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa ha deciso di intensificare ulteriormente l'aggressione nei confronti dell'Ucraina sostenendo l'organizzazione di «referendum» illegali nelle parti delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia attualmente occupate dalla Federazione Russa. La Federazione Russa ha inoltre intensificato ulteriormente l'aggressione nei confronti dell'Ucraina annunciando una mobilitazione nella Federazione Russa e minacciando nuovamente di ricorrere ad armi di distruzione di massa.
Il 28 settembre 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha condannato con la massima fermezza i «referendum» fittizi illegali indetti in alcune parti delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, attualmente occupate parzialmente dalla Russia. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l'Unione non riconosce e non riconoscerà mai tali «referendum» fittizi illegali e i loro risultati falsificati, né alcuna decisione presa sulla base di tali risultati, e ha esortato tutti i membri delle Nazioni Unite a fare altrettanto. Con l'organizzazione di tali «referendum» fittizi illegali, l'intento della Russia era di modificare con la forza i confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale, il che costituisce una chiara e grave violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'alto rappresentante ha inoltre indicato che tutte le persone coinvolte nell'organizzazione di quei «referendum» fittizi illegali e i responsabili di altre violazioni del diritto internazionale in Ucraina sarebbero stati chiamati a rispondere delle loro azioni e che a tale riguardo sarebbero state presentate ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. L'alto rappresentante ha ricordato che l'Unione continua a sostenere senza riserve l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e chiede che la Russia ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue truppe e attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l'Unione e i suoi Stati membri continueranno a sostenere gli sforzi dell'Ucraina a tal fine, per tutto il tempo necessario.
Il 30 settembre 2022 i membri del Consiglio europeo hanno adottato una dichiarazione in cui respingevano fermamente e condannavano inequivocabilmente l'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia. Minando deliberatamente l'ordine internazionale basato sulle regole e violando palesemente i diritti fondamentali dell'Ucraina all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale, principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, la Russia mette a rischio la sicurezza globale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che non riconoscono e non riconosceranno mai i «referendum» illegali ideati dalla Russia quale pretesto per questa ulteriore violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, né i relativi risultati falsificati e illegali. Hanno dichiarato che non riconosceranno mai l'annessione illegale, che tali decisioni sono nulle e non possono produrre alcun effetto giuridico e che Crimea, Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia sono Ucraina. Hanno invitato tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali a respingere inequivocabilmente l'annessione illegale e ricordato che l'Ucraina esercita il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riconquistare il pieno controllo del proprio territorio e ha il diritto di liberare i territori occupati entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che avrebbero rafforzato le misure restrittive dell'Unione tese a contrastare le azioni illegali della Russia e aumentato ulteriormente la pressione esercitata sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione.
Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 30 persone e sette entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
Il Consiglio ritiene che il fatto di agevolare le violazioni del divieto di elusione di talune misure restrittive dell'Unione possa contribuire a destabilizzare l'Ucraina o a comprometterne l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza. Pertanto, il Consiglio ritiene necessario introdurre un ulteriore criterio di inserimento nell'elenco riguardante specificamente tale agevolazione.
È inoltre opportuno introdurre una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di due entità elencate, nonché includere disposizioni aggiuntive sugli obblighi degli Stati membri in materia di concessione di deroghe.
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «f) delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione, dei regolamenti (UE) n. 269/20142, (UE) n. 692/20143, (UE) n. 833/20144 o (UE) 2022/2635 del Consiglio o delle decisioni 2014/386/PESC6, 2014/512/PESC7 o (PESC) 2022/2668 del Consiglio;
2) l'articolo 2 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «h) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione, dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014, (UE) n. 833/2014 o (UE) 2022/263 del Consiglio o delle decisioni 2014/386/PESC, 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266 del Consiglio;»;
b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschiero di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria e per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.»;
c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «18. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità alla voce 91 dell'elenco alla rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a sua disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una impresa in partecipazione o istituto giuridico affine concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X della decisione 2014/512/PESC. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione. 19. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità alla voce 101 dell'elenco alla rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a sua disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 7 gennaio 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tale entità, o che coinvolgevano tale entità, prima del 3 giugno 2022. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.»;
3) le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente M. Bek